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Errori di fatturazione: la Cassazione riconosce il diritto al rimborso

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20843 del 30 settembre 2020, ha sancito che, nel caso in cui sia stata erroneamente applicata l’IVA in fattura per un’operazione non imponibile, il cedente o prestatore ha diritto a recuperare l’imposta versata, alternativamente mediante emissione di nota di credito (ex art. 26 del DPR 633/72) ovvero mediante presentazione di istanza di rimborso, qualora sia accertato il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dal possibile utilizzo della fattura da parte del cessionario o committente ai fini della detrazione dell’imposta.

Chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione Iva nelle cessioni di beni impiegati nell’emergenza sanitaria

Di seguito l’approfondimento di Maria Cristina Chioda.

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L’art. 124 del D.L. Rilancio ha disposto che in via transitoria le cessioni di determinati beni impiegati nell’emergenza sanitaria siano da considerare “esenti” dall’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.

Dichiarazione annuale IVA 2018: in arrivo le segnalazioni di anomalia

Con Provvedimento n. 216422 del 25.06.2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative di messa a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza degli esiti del confronto operato tra i dati delle fatture trasmessi dai soggetti passivi IVA e i dati trasmessi attraverso la dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta 2018, ovvero di segnalazione della omessa o infedele presentazione della dichiarazione stessa.

Nello specifico, qualora dal confronto siano rilevati even­tuali inadempimenti nella presentazione della dichia­ra­zio­ne IVA:

  • l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione a mezzo PEC, consultabile anche all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” del contribuente, unitamente agli elementi informativi di dettaglio;
  • il contribuente potrà richiedere informazioni o fornire elementi utili, fatti o circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate al fine di giustificare l’anomalia rilevata, ovvero potrà sanare eventuali violazioni commesse avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (ex art. 13 del D.Lgs. 472/97).
prossime scadenze iva

Calendario adempimenti Iva: riepilogo delle prossime scadenze

Posto che il calendario degli adempimenti IVA si compone, oltre che delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), della comunicazione delle liquidazioni Iva trimestrali nonchè della comunicazione dei dati delle fatture (ex “spesometro”), riteniamo utile fornire un riepilogo cronologico delle prossime scadenze, di cui alla tabella disponibile in formato PDF.

 

prova cessioni intracomunitarie beni

Prova delle cessioni intracomunitarie di beni: linea dura della Cassazione

Con l’Ordinanza 9717/2018 la Suprema Corte ribadisce l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è il cedente che deve dimostrare, nell’ambito di una cessione intracomunitaria, l’effettivo trasporto dei beni in altro stato membro.

Tuttavia, con questa ultima pronuncia, i giudici introducono un’ulteriore limitazione rispetto al passato, affermando che i documenti atti a fornire la prova della cessione sono i CMR timbrati e firmati da tutti i soggetti coinvolti (cedente, trasportatore e destinatario), ovvero i contratti commerciali, mentre non hanno alcuna valenza documenti di origine privata quali le fatture emesse o la documentazione bancaria attestante il pagamento della fornitura.

Queste affermazioni, in realtà, si pongono in contrasto con un principio più volte ribadito (e ormai consolidato) in precedenti pronunce della Cassazione e della Corte di Giustizia UE e affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate in alcune risoluzioni (per tutte vedasi la n. 477/2008), secondo il quale il contribuente ha la possibilità di provare l’effettiva consegna delle merci in altro stato UE con ogni mezzo e, in ogni caso, tale prova è frutto di un insieme di documenti, non essendo di per sé sufficiente il solo CMR se non supportato da altre evidenze.

Considerato il crescente impegno che gli organi di controllo impiegano negli accertamenti aventi ad oggetto operazioni intracomunitarie ed esportazioni, diviene fondamentale per tutti gli operatori adottare procedure di vendita idonee a produrre e conservare la documentazione necessaria.

cessione carburanti

Carburanti: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 8/E del 30/04/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’introduzione, con decorrenza 01/07/2018, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi iva.

In particolare è stato chiarito che:

  • nel periodo 01/07/2018-31/12/2018, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione. Restano momentaneamente escluse dalla nuova disciplina le cessioni di carburanti per motori che fanno parte di impianti di riscaldamento, attrezzi di vario genere, ecc. per cui l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019;
  • non è obbligatorio indicare, all’interno del documento, la targa o altri estremi identificativi del veicolo, come avveniva nel caso della scheda carburante;
    se, in un’unica fattura, sono riepilogate più operazioni, solo alcune delle quali soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima forma si imporrà all’intero documento (es. in caso di acquisto di carburante e lavaggio del veicolo);
  • potrà essere emessa in formato elettronico anche la fattura differita, che riepiloghi tutte le cessioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (es. buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche);
  • sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
spesometro iva

Spesometro 2017: entro il 6 aprile 2018 invio dei dati del secondo semestre e regolarizzazione senza sanzioni dei dati del primo semestre

Come anticipato nella newsletter n. 29, il prossimo 6 aprile 2018 scade il termine di presentazione della comunicazione dati fatture relative al secondo semestre 2017.

Ricordiamo inoltre che, entro lo stesso termine, è consentita la regolarizzazione delle comunicazioni dei dati delle fatture riferite al primo semestre 2017, senza applicazione delle specifiche sanzioni (due euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro a trimestre).

La trasmissione tardiva dei dati del primo semestre 2017, senza applicazione delle sanzioni, riguarda esclusivamente la correzione di dati errati o incompleti e la nuova trasmissione di “dati esatti”. Restano applicabili le sanzioni nell’ipotesi in cui la comunicazione del primo semestre 2017 sia stata precedentemente omessa.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.

split payment

Split Payment: obbligatorio a partire dall’inclusione negli elenchi

Il Dipartimento delle Finanze, con un comunicato dello scorso 07/02/2018, ha reso noto che agli elenchi pubblicati relativi ai soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (ex art. 17-ter DPR 633/72) è attribuita efficacia costitutiva.

Pertanto, la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e dalla pubblicazione dell’elenco sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.

Per agevolare la consultazione degli elenchi, è stata aggiunta una colonna che riporta la data di inclusione dei contribuenti.
Ricordiamo che gli elenchi aggiornati dei soggetti tenuti ad applicare lo split payment sono consultabili al seguente link.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore informazione.