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Obbligo di e-fattura: possibile estensione dal 2022 ad operatori sanitari e forfetari

In caso di accoglimento da parte del Consiglio dell’Unione europea della proposta presentata dalla Commissione Ue n. 0357/2021 verrà esteso l’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 2022, anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese (c.d. “forfetari”) e agli operatori sanitari.

Imposta di bollo su fattura elettronica: novità dal 15 aprile 2021

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il portale “Fatture e Corrispettivi” introducendo le nuove funzionalità relative alla consultazione e variazione dei dati per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Dal 15 aprile 2021 è possibile prendere visione dei due distinti elenchi – Elenco A ed Elenco B.

Imposta di bollo sulle e-fatture: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di integrazione delle fatture che non recano l’annotazione d’assolvimento dell’imposta

Il DM 4.12.2020 ha previsto che, per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Imposta di bollo sulle e-fatture: modificati i termini di versamento e definite le modalità di integrazione

Imposta di bollo sulle e-fatture: modificati i termini di versamento e definite le modalità di integrazione

Con il DM 4.12.2020, pubblicato sulla G.U. 19.12.2020 n. 314, sono stati definiti, a decorrere dall’1.1.2021, i nuovi termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, nonché le procedure che verranno adottate dall’Agenzia delle Entrate per l’integrazione dei documenti che non recano l’evidenza dell’imposta dovuta.

A seguito delle nuove disposizioni, il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre di riferimento. Il versamento dell’importo dovuto sulle e-fatture relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito, invece, entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo al trimestre.

Definite le ipotesi di rifiuto della fattura elettronica da parte della PA

Con il Decreto n. 132 del 24.8.2020 del Mise, pubblicato sulla G.U. n. 262 del 22.10.2020, sono state definite le cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche amministrazioni, nonché le modalità attraverso le quali tale rifiuto deve essere comunicato al cedente o prestatore.
Le nuove disposizioni hanno lo scopo di evitare rigetti impropri delle fatture da parte delle PA e entrano in vigore dal 6.11.2020.

Fatturazione elettronica: assolvimento dell’imposta di bollo

L’imposta di bollo sulle fatture, dovuta qualora il documento sia di importo superiore ad Euro 77,47 e il relativo corrispettivo non sia assoggettato ad IVA, deve essere versata secondo le modalità e i termini previsti dal DM 17.6.2014.

Tal disposizione è stata modificata dal DM 28.12.2018, il quale ha stabilito che, per le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019, il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato trimestralmente, anziché annualmente, entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare.

Secondo le nuove disposizioni, l’ammontare dell’imposta dovuta sarà reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nell’area riservata al soggetto passivo IVA e il versamento potrà avvenire, alternativamente:

  • mediante il servizio disponibile nell’area riservata, con addebito sul c/c bancario o postale;
  • mediante F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Nella tabella che segue si riepilogano le scadenze di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel 2019, tenendo conto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che scadono di sabato o in giorno festivo.

Trimestre di riferimento Scadenza versamento
gennaio-marzo 2019 23.04.2019
aprile-giugno 2019 22.07.2019
luglio-settembre 2019 21.10.2019
ottobre-dicembre 2019 20.01.2020

Sulla fattura elettronica va riportata la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del DM 17.6.2014” compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file XML.

cessione carburanti

Carburanti: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 8/E del 30/04/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’introduzione, con decorrenza 01/07/2018, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi iva.

In particolare è stato chiarito che:

  • nel periodo 01/07/2018-31/12/2018, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione. Restano momentaneamente escluse dalla nuova disciplina le cessioni di carburanti per motori che fanno parte di impianti di riscaldamento, attrezzi di vario genere, ecc. per cui l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019;
  • non è obbligatorio indicare, all’interno del documento, la targa o altri estremi identificativi del veicolo, come avveniva nel caso della scheda carburante;
    se, in un’unica fattura, sono riepilogate più operazioni, solo alcune delle quali soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima forma si imporrà all’intero documento (es. in caso di acquisto di carburante e lavaggio del veicolo);
  • potrà essere emessa in formato elettronico anche la fattura differita, che riepiloghi tutte le cessioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (es. buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche);
  • sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.