Carburanti per autotrazione: nuove regole dal 1° luglio 2018

Ricordiamo che la legge di bilancio 2018, allo scopo di contrastare l’evasione fiscale nel settore dei carburanti, ha previsto, con decorrenza 01/07/2018:
  • l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA di benzina e gasolio per autotrazione;
  • l’abolizione della scheda carburante di cui al DPR 444/97;
  • l’obbligo, sia ai fini della detraibilità dell’Iva che della deducibilità delle spesa, di effettuare il pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate, ovvero con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo, individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione a tale ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate con il Provv. 73203 del 04/04/2018, ha individuato come validi strumenti di pagamento tracciati:
• gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
• i mezzi di pagamento elettronici di cui al D.Lgs 82/2005, tra cui ad esempio: l’addebito diretto, il bonifico bancario e postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.