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Decreto Legge n. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” convertito nella legge n. 77 del 17 luglio 2020 – Misure di carattere economico, fiscale e di settore

Nello Speciale qui allegato potete consultare la II° parte degli approfondimenti relativi alla conversione in legge del D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) riguardante le Misure di carattere economico, fiscale e di settore, nella quale riportiamo le principali novità introdotte nel corso dell’iter di conversione in Legge, tralasciando le parti che non hanno subito alcuna modifica, per le quali potrete rifarvi alla nostra precedente circolare del 4 giugno scorso.

Bonus affitti ed enti non commerciali: sull’immobile non abitativo serve una distinzione

Di seguito l’abstract dell’approfondimento a firma del Dott. Gianluigi Bertolli e del collega di Studio, Dott. Simone Evangelista, pubblicato da IPSOA, sul tema del credito d’imposta riconosciuto ad enti non commerciali, inclusi terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti,  sui canoni di locazione relativi a immobili non abitativi.
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Il decreto Rilancio, approvato in via definitiva dal Senato, riconosce agli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione in relazione agli immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale e commerciale eventualmente esercitata. La circolare n. 14/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate esclude l’applicazione dei parametri relativi al volume dei ricavi e alla riduzione del fatturato agli enti non profit che svolgono esclusivamente attività istituzionale. Il documento di prassi, inoltre, non cita tra le attività turistico ricettive, l’indicazione delle “case per ferie” che, peraltro, dovrebbero poter godere dell’agevolazione.
L’articolo completo è disponibile, per gli abbonati, sulla piattaforma IPSOA

Chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione Iva nelle cessioni di beni impiegati nell’emergenza sanitaria

Di seguito l’approfondimento di Maria Cristina Chioda.

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L’art. 124 del D.L. Rilancio ha disposto che in via transitoria le cessioni di determinati beni impiegati nell’emergenza sanitaria siano da considerare “esenti” dall’IVA, con riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte.