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Carburanti: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 8/E del 30/04/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’introduzione, con decorrenza 01/07/2018, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi iva.

In particolare è stato chiarito che:

  • nel periodo 01/07/2018-31/12/2018, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione. Restano momentaneamente escluse dalla nuova disciplina le cessioni di carburanti per motori che fanno parte di impianti di riscaldamento, attrezzi di vario genere, ecc. per cui l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019;
  • non è obbligatorio indicare, all’interno del documento, la targa o altri estremi identificativi del veicolo, come avveniva nel caso della scheda carburante;
    se, in un’unica fattura, sono riepilogate più operazioni, solo alcune delle quali soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima forma si imporrà all’intero documento (es. in caso di acquisto di carburante e lavaggio del veicolo);
  • potrà essere emessa in formato elettronico anche la fattura differita, che riepiloghi tutte le cessioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (es. buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche);
  • sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Carburanti per autotrazione: nuove regole dal 1° luglio 2018

Ricordiamo che la legge di bilancio 2018, allo scopo di contrastare l’evasione fiscale nel settore dei carburanti, ha previsto, con decorrenza 01/07/2018:
  • l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA di benzina e gasolio per autotrazione;
  • l’abolizione della scheda carburante di cui al DPR 444/97;
  • l’obbligo, sia ai fini della detraibilità dell’Iva che della deducibilità delle spesa, di effettuare il pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti per autotrazione mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate, ovvero con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo, individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione a tale ultimo punto, l’Agenzia delle Entrate con il Provv. 73203 del 04/04/2018, ha individuato come validi strumenti di pagamento tracciati:
• gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
• i mezzi di pagamento elettronici di cui al D.Lgs 82/2005, tra cui ad esempio: l’addebito diretto, il bonifico bancario e postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.