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Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: dal 1° marzo 2021 accesso tramite SPID, CIE e CNS

Il Dl n. 76/2020, c.d. decreto “Semplificazioni”, ha stabilito che tutti i siti della Pubblica Amministrazione dovranno essere accessibili tramite credenziali “passepartout”, ossia utilizzabili per qualsiasi ente, mentre le singole credenziali che ogni PA aveva adottato in autonomia dovranno essere dismesse.

Fusione e riporto delle perdite. Le recenti novità interpretative fornite dall’Agenzia delle Entrate

A partire dallo scorso 5 dicecembre 2018, si è registrata una nuova tendenza intepretativa da parte dell’Agenzia delle Entrate, in materia di riporto/trasferimento delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione.

Pubblichiamo l’articolo a firma di Maria Cristina Chioda, Partner dello Studio, scritto per Diritto 24

 

L’esame integrato delle risposte a interpello n. 93 e n. 94 dell’Agenzia delle Entrate, entrambe datate 5 dicembre 2018, e del principio di diritto n. 6 formulato con nota 15 ottobre 2018, evidenzia una significativa evoluzione interpretativa della disciplina del riporto/trasferimento delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE nelle operazioni di fusioni, valorizzando con una lettura innovativa la ratio delle limitazioni al riporto delle perdite a suo tempo enunciata nella Relazione di accompagnamento al TUIR.

Con i suddetti pronunciamenti, l’Agenzia delle Entrate ha in particolare chiarito che, previa dimostrazione dell’effettiva operatività e capacità produttiva della società incorporata (da conseguire anche attraverso la determinazione dell’effettivo valore reale degli asset trasferiti), tali componenti (appunto perdite fiscali, eccedenze di interessi passivi ed eccedenze ACE) possono essere trasferite alla società incorporante anche in assenza dei requisiti richiesti dall’art. 172 comma 7 del TUIR a riprova della “vitalità” della società che le ha prodotte, nonché in riferimento al suo patrimonio netto contabile.

In premessa, giova ricordare come in materia di fusioni il mantenimento del diritto al riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi e delle eccedenze ACE maturate in capo a una società interessata da operazione di fusione dipenda dall’esito positivo di un duplice test di legge e dal rispetto dei limiti consentiti per alcuni indicatori. In sintesi, occorre prioritariamente dimostrare l’effettiva operatività della società titolare del diritto in questione, attraverso una verifica di portata come minimo triennale, avente ad oggetto i ricavi della gestione caratteristica e le spese per prestazioni di lavoro subordinato. In via ulteriore, la società interessata deve risultare titolare di un patrimonio netto contabile, quale risultante dall’ultimo bilancio e decurtato dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori, di ammontare almeno pari all’importo delle posizioni soggettive in analisi; qualora il patrimonio netto contabile da bilancio risulti superiore alla situazione patrimoniale definita ai sensi del Codice Civile, ai fini della verifica di congruità sopra descritta si assume a riferimento il secondo parametro. In proposito, è importante sottolineare che di tali requisiti minimi di vitalità economica deve essere dimostrata una sussistenza non solo perdurante nei tre periodi precedenti a quello in cui viene deliberata la fusione, ma anche persistente sino al momento in cui la fusione trova effettiva attuazione (risoluzione n. 143/E del 2008).

La verifica della sussistenza di condizioni minime di vitalità economica e del rispetto del “limite patrimoniale” sono gli strumenti individuati dalla norma a tutela e garanzia della piena affermazione della ratio che sottende l’articolo 172, comma 7 del TUIR, ben delineata nel testo della Relazione di accompagnamento al provvedimento, che esplicita come l’obiettivo sia quello di contrastare il cosiddetto commercio di “bare fiscali”, realizzabile mediante fusioni con società prive di capacità produttiva (talora persino portate strumentalmente in tale condizione), allo scopo di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra.

In specifico riferimento alla previsione di un “limite patrimoniale”, la volontà insita nella norma è quella di “attuare una soluzione equilibrata, che pur mantenendo fermo il diritto del riporto delle perdite, eviti che per mezzo della fusione si trasmettano deduzioni del tutto sproporzionate alle consistenze patrimoniali delle società fuse o incorporate“.

In tale ottica ed in coerenza con lo spirito della norma, nel chiarimento fornito con il principio di diritto n. 6 del 15 ottobre 2018 – elaborato in risposta ad apposita istanza di interpello “disapplicativa” presentata ai sensi dell’art. 11, comma 2 della L. n. 212/2000 – l’Agenzia delle Entrate riconosce come le perdite della società incorporata, di cui è stato chiesto il riporto, non rappresentino la conseguenza di un’attività di “svuotamento” o “depotenziamento” di una “bara fiscale”, ma al contrario siano veritiera rappresentazione di costi sostenuti nell’esercizio dell’ordinaria attività di gestione di una impresa neo costituita, che nel caso in questione non aveva ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie per lo sviluppo del proprio core business. In merito alla fattispecie di società che a distanza di un solo esercizio dalla costituzione vengono interessate da operazioni di fusione con riporto di perdite, con la Risoluzione n. 337/E/2002 l’Agenzia delle Entrate ha escluso che la circostanza assuma automaticamente il carattere di indicatore di un potenziale abuso del beneficio fiscale, conseguibile attraverso una artificiosa azione di “depotenziamento”, negando che una situazione così configurata sia inevitabilmente funzionale ad uno scopo elusivo.

Di particolare rilevanza ed interesse risulta inoltre l’approccio adottato con la Risposta 94/2018 dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della valenza dei risultati del cosiddetto test di vitalità in ordine ai ricavi e proventi dell’attività caratteristica, nonché della verifica del parametro relativo ai costi da lavoro dipendente. Infatti, nel caso in questione, nonostante il mancato superamento da parte della società incorporata dei parametri del test di vitalità previsti dal legislatore, è stato acclarato e riconosciuto che la specifica condizione in esame non integrava la situazione che la norma antielusiva intende colpire, in particolare attraverso la dimostrazione di come gli interessi passivi indeducibili acquisiti dal soggetto “X” per effetto della fusione fossero correlati ad un asset partecipativo nel soggetto “Z” con sede negli USA, asset avente peraltro un valore di mercato considerevolmente superiore all’importo del beneficio fiscale.

Tale constatazione (integrata dai chiarimenti già acquisiti con la Risoluzione n. 143/2008 in materia di rilevanza non esclusiva né vincolante della mancanza di personale quale indicatore di scarsa vitalità aziendale) ha quindi consentito all’Agenzia delle Entrate di esprimere parere positivo alla disapplicazione normativa richiesta con l’istanza in esame.

Al centro del caso esaminato con la Risposta 93/2018 è invece il mancato rispetto del cosiddetto limite patrimoniale, che tuttavia nella circostanza in questione non ha comportato la negazione del diritto di riporto delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE all’esito di un’operazione di fusione. Nonostante non fosse in grado di soddisfare il requisito patrimoniale, la società incorporata non è stata infatti qualificata come “priva di capacità produttiva”, alla luce delle considerazioni che seguono. Il caso riguardava un’operazione di fusione tra due banche, in cui la società incorporata è risultata “vitale” in base ai parametri dei ricavi e proventi dell’attività caratteristica e del costo relativo al lavoro dipendente, ma ha rilevato un patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio di importo inferiore a quello delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la società incorporante abbia dimostrato anche attraverso la valutazione al fair value delle singole attività e passività dell’incorporata di non integrare la situazione che la norma antielusiva intende colpire, formulando pertanto parere positivo alla disapplicazione normativa richiesta.

Alla luce degli elementi normativi e dei pronunciamenti sin qui richiamati, si può quindi dare atto del legittimo fondamento delle richieste presentate dal contribuente ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8 Dpr 29 settembre 1973, n. 600, ai fini di ottenere la disapplicazione delle disposizioni previste dall’art. 172, comma 7 del TUIR, qualora venga dimostrato che l’operazione di fusione non rappresenta il veicolo strumentale di una manovra elusiva, consistente nell’incorporazione di una società priva di vitalità economica, allo scopo di decurtare il reddito imponibile di una delle società partecipanti con le perdite fiscali accumulate negli esercizi precedenti la fusione da altra società, la cui attività economica sia ormai inesistente.

E’ infine da rilevare come nelle fonti di recente produzione sopra richiamate gli elementi di maggior valenza innovativa siano frutto di una rilettura in chiave propositiva dei passaggi che la Relazione di accompagnamento al TUIR aveva a suo tempo dedicato alle motivazioni su cui si fondavano le limitazioni introdotte al riporto delle perdite (con successiva estensione alle eccedenze di interessi e alle eccedenze ACE). Il principio fondante (consistente nell’esigenza di evitare che, per mezzo della fusione, “si trasmettano deduzioni del tutto sproporzionate alle consistenze patrimoniali delle società fuse o incorporate“) viene ora reinterpretato, aprendo alla possibilità di disapplicare la norma contenuta nell’art. 172, comma 7 del TUIR, qualora il patrimonio netto a valori reali dell’entità trasferita risulti superiore alle attività per le quali, potenzialmente, operano le limitazioni di legge.

Ristrutturazioni edilizie: online il portale ENEA e la Guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate

L’ENEA, in data 21 novembre 2018, ha attivato il portale dedicato alla trasmissione delle informazioni relative agli interventi edilizi e tecnologici che siano anche volti al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati nell’anno 2018, per i quali è prevista la possibilità  di beneficiare della detrazione Irpef del 50% ai sensi
 dell’ art. 16-bis del TUIR (c.d. “bonus ristrutturazioni“).
Attraverso il nuovo sito, raggiungibile all’ indirizzo https://ristrutturazioni2018.enea.it, devono essere trasmessi telematicamente all’ENEA i dati degli interventi ultimati nell’anno solare 2018, secondo le seguenti tempistiche:
  • entro il 19 febbraio 2019, per gli interventi ultimati dal 1 gennaio 2018 al 21 novembre 2018 compreso;
  • entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, per gli interventi conclusi dal 22 novembre 2018.
Sul sito dell’ENEA è a disposizione dei contribuenti un portale informativo che contiene informazioni, documenti, guide e link a materiali utili in tema di detrazioni fiscali per il risparmio energetico.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato, nell’apposita sezione del proprio sito, la versione aggiornata al 23 novembre 2018 della GuidaRistrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali“, che illustra le regole per usufruire delle diverse agevolazioni fiscali previste relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, aggiornate con le novità  di più recente introduzione, tra cui anche gli obblighi informativi nei confronti dell’ENEA.

Si segnala, infine, che il disegno di Legge di Bilancio 2019, soggetto attualmente all’iter parlamentare di approvazione e quindi suscettibile di modifiche, prevede all’articolo 11 la proroga al 31 dicembre 2019 delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, nella misura del 50% e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Come affrontare una verifica fiscale?

Nel mese di maggio, una società nostra cliente che opera principalmente all’estero, è stata oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, per l’anno d’imposta 2015.

L’attività di controllo era mirata alla verifica delle seguenti voci:

  • costi black list;
  • operazioni intercompany e relativi contratti di cost sharing con la holding (la società è parte di un gruppo);
  • fondo svalutazione crediti tassato, corretto trattamento contabile e fiscale degli stanziamenti per singola posizione e relativi utilizzi.

Il lavoro dei verificatori, puntuale e approfondito, si è concluso in breve tempo e senza alcun rilievo, per le seguenti ragioni:

  • tempestività con cui i documenti richiesti sono stati messi a disposizione dei verificatori, tramite una data-room apppositamente creata nella nostra piattaforma di condivisione documentale;
  • documentazione chiara, completa e ordinata a supporto dei costi black-list sostenuti (circa € 2.000.000), per i quali sono state fornite tutte le esimenti richieste dalla normativa all’epoca vigente;
  • presenza di tutti i contratti a supporto delle operazioni intercompany e coerenza degli importi iscritti a bilancio con le previsioni contrattuali.

Questo dimostra, ancora una volta, come la raccolta e conservazione ordinata dei documenti sia un aspetto imprescindibile, così come una buona organizzazione interna è un importante “biglietto da visita” anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In ultimo, ma non meno rilevante, riteniamo giusto evidenziare la correttezza dei verificatori nello svolgimento dei loro compiti e l’ottimo clima di collaborazione reciproca.
Come sempre dovrebbe essere.

cessione carburanti

Carburanti: ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 8/E del 30/04/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’introduzione, con decorrenza 01/07/2018, dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti nei confronti di soggetti passivi iva.

In particolare è stato chiarito che:

  • nel periodo 01/07/2018-31/12/2018, l’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione. Restano momentaneamente escluse dalla nuova disciplina le cessioni di carburanti per motori che fanno parte di impianti di riscaldamento, attrezzi di vario genere, ecc. per cui l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019;
  • non è obbligatorio indicare, all’interno del documento, la targa o altri estremi identificativi del veicolo, come avveniva nel caso della scheda carburante;
    se, in un’unica fattura, sono riepilogate più operazioni, solo alcune delle quali soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, quest’ultima forma si imporrà all’intero documento (es. in caso di acquisto di carburante e lavaggio del veicolo);
  • potrà essere emessa in formato elettronico anche la fattura differita, che riepiloghi tutte le cessioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (es. buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche);
  • sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
associazioni, onlus, fondazioni

Erogazioni liberali alle Onlus: comunicazione facoltativa entro il 28/02/2018

Entro il prossimo 28 febbraio, le associazioni di promozione sociale, le ONLUS, le fondazioni e le associazioni riconosciute che tutelano e valorizzano i beni di interesse storico e paesaggistico o promuovono la ricerca scientifica, possono trasmettere telematicamente, in via facoltativa, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell’anno precedente dalle persone fisiche.

L’adempimento, introdotto dal D.M. 30 gennaio 2018 allo scopo di fornire all’Agenzia delle Entrate il maggior numero di informazioni utili per predisporre la dichiarazione precompilata, sia per il 2018 che per il 2019 è facoltativo (diventerà obbligatorio solo dal 2020).

Non è pertanto prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza.
Si invitano pertanto gli enti interessati che intendessero affidare a Revidea Srl tale adempimento a prendere tempestivo contatto con la stessa.

Lo Studio resta a disposizione per ogni approfondimento in merito.

spesometro

Spesometro: trasmissione entro il 6 aprile 2018

Con il Provvedimento n. 29190 del 05 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che la comunicazione dei dati delle fatture per il secondo semestre 2017 potrà essere effettuata entro il termine del 6 aprile 2018 (in luogo del termine ordinario del 28 febbraio 2018).
Entro la stessa data potranno essere integrate, senza sanzioni, le comunicazioni relative al primo semestre 2017.

A seguito del medesimo Provvedimento, l’Agenzia Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet:

  • le specifiche tecniche aggiornate per l’invio dei dati delle fatture in forma semplificata, secondo quanto disposto dal D.L. 148/2017;
  • l’elenco dei controlli effettuati sul file “Dati Fattura”, con i relativi codici errore e le motivazioni dello scarto;
  • due pacchetti software gratuiti, finalizzati rispettivamente alla compilazione e al controllo del file di comunicazione.

Lo Studio è a disposizione per ogni ulteriore informazione.