Regali di Natale ai dipendenti nel limite del fringe benefit
Nella prassi di molte società con l’approssimarsi del Natale si suole concedere ai propri dipendenti e collaboratori dei regali che, dal punto di vista fiscale, rappresentano una remunerazione in natura (i.e. “fringe benefit”).
I fringe benefit – sostanziandosi fiscalmente in una remunerazione in natura – dovrebbero essere generalmente tassati in capo al dipendente; il nostro ordinamento tributario prevede tuttavia che se, in un anno fiscale, il valore complessivo dei fringe benefit assegnati al dipendente è inferiore a 258,23 euro lo stesso non costituisce reddito per il lavoratore.
Come noto, sul 2022, il Legislatore ha innalzato la predetta soglia d’irrilevanza fiscale da 258,23 euro a 3.000 euro. Pertanto, i regali ai dipendenti non sonotassati in capo a questi sempreché sommati alle eventuali ulteriori remunerazioni natura erogate nel 2022 risultino essere comunque di valoreinferiore a 3.000 euro.
In caso di splafonamento, tutte le remunerazioni concesse sono tassate in viaordinaria. Dal predetto computo rimangono invece esclusi i bonus carburante che non sono tassati in capo al dipendente nel limite annuo di 200 euro (limite estraneo ed aggiuntivo a quello dei 3.000 euro).
Di converso, lato impresa, le remunerazioni ai dipendenti (siano esse in natura piuttosto che in danaro) rimangono pienamente deducibili.