Come cambia il superbonus?
A seguito degli interventi modificativi apportati dal c.d. “DL Aiuti-quater” si è creata una situazione alquanto variegata in relazione alle percentuali di determinazione del c.d. “Superbonus”.
Fino al 2025 la percentuale del 110% rimane invariata per gli interventi effettuati su immobili siti in comuni colpiti da eventi sismici.
La percentuale del 110% rimane poi applicabile anche agli interventi effettuati:
- dai condomini, sempreché entro la data del 25 novembre 2022 risulti effettuata la CILA e approvata l’esecuzione dei lavori in assemblea;
- dalle ONLUS, ODV e APS che effettuano servizi socio-sanitari e assistenziali – con membri del CdA che non percepiscono alcun compenso/indennità – sugli edifici di cui alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4;
- dagli istituti autonomi case popolari (c.d. “IACP”), dalle cooperative edilizie e dalle persone fisiche sull’unità immobiliare di un edificio, sempreché alla data del 30 giugno 2023 i lavori siano stati ultimati per almeno il 60%;
- fino al 31 marzo 2023 su edifici unifamiliari, sempreché alla data del 30 settembre 2022 risulti effettuato almeno il 30% dei lavori.
Al di fuori delle predette casistiche, il superbonus è stabilito nelle seguenti misure:
- al 90% in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- al 70% in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- al 65% in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.