Fringe benefit esentasse fino a 3.000 euro

  • Studio Bertolli
  • 24 Novembre 2022

Il disegno del D.L. Aiuti-quater così come già approvato dal Consiglio dei Ministri prevede un (nuovo) innalzamento – da 600 euro a 3.000 euro – del limite di esenzione fiscale dei fringe benefit corrisposti entro il 12/01/2023 (c.d. “principio di cassa allargato”) ai dipendenti in relazione all’anno solare 2022.
Come noto, i fringe benefit sono delle remunerazioni in natura (per es. auto aziendale in uso promiscuo, telefono aziendale ad uso promiscuo, ecc…).

È importante sottolineare che i tradizionali premi di risultato corrisposti una tantum in denaro dal datore di lavoro ai propri dipendenti non sono quindi interessati dal limite di esenzione fiscale in questione. Quindi attenzione a non farsi fuorviare dalla stampa quotidiana quando parla di “bonus”. La corresponsione del fringe benefit resta ad esclusiva discrezione del datore di lavoro

Limitatamente all’anno solare 2022, è stato previsto che siano considerabili fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti – nel limite di 3.000 euro – dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Lato documentale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il datore di lavoro deve acquisire e conservare la relativa documentazione per giustificare la somma spesa o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il lavoratore attesti di esserne in possesso.

È inoltre necessario che il datore di lavoro acquisisca una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti anche la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri.