Le novità del DL Aiuti-ter in tema bonus energia e codici tributo per i cessionari
Il DL Aiuti-ter ha prorogato il termine di compensazione dei bonus energia afferenti al terzo trimestre 2022 fissandolo al 31/03/2023.
Il decreto ha, inoltre, esteso il bonus energia elettrica e gas anche ai mesi di ottobre e novembre nelle seguenti nuove misure:
- imprese energivore: 40%;
- imprese non energivore: 30%;
- imprese gasivore: 40%;
- imprese non gasivore: 40%.
I requisiti rimangono identici a quelli già previsti per i precedenti trimestri. Il termine per l’utilizzo del bonus afferente ai mesi di ottobre e novembre rimane il31/03/2023.
Il calcolo del bonus sia del III trimestre che dei mesi di ottobre e novembre può essere richiesto alla società fornitrice di energia elettrica e/o gas – sempreché essa sia la stessa dal 2019 – che sarà obbligata a rispondere entro gennaio 2023.
Il DL Aiuti ter ha inoltre stabilito che, in relazione al bonus del terzo trimestre e dei mesi di ottobre e novembre, si debba comunicare all’Agenzia delle Entrate entro il 16 febbraio 2023, l’importo del credito utilizzato nel 2022.
Da ultimo si rileva che l’Agenzia delle Entrate ha istituito con Ris. n. 59 del 2022 i seguenti codici tributo per consentire ai cessionari di compensare in F24 i bonus energia del III trimestre:
- “7728” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore”;
- “7729” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale”;
- “7730” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore”;
- “7731” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quellea forte consumo gas naturale”.