Imponibilità IVA dei servizi di trasporto internazionale dei sub-vettori

  • Studio Bertolli
  • 28 Ottobre 2022

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello n. 514 del 14 ottobre scorso, ha chiarito che non sono imponibili IVA i servizi di trasporto internazionale resi da un vettore a un operatore economico autorizzato che, per conto del destinatario della merce, espleta altresì i servizi di trasporto internazionale e le relative operazioni doganali.

L’intervento di prassi deriva dalla modifica normativa – in vigore dal 1° gennaio 2022– tramite cui il Legislatore ha circoscritto l’applicazione del regime di non imponibilità IVA ai soli trasporti internazionali resi all’esportatore, al titolare del regime del transito, all’importatore, al destinatario della merce, allo spedizioniere e/o all’operatore doganale.

Nello specifico, l’art. 5-septies del D.L. n. 146/2021, conv. in L. 215/2021, hamodificato il regime di non imponibilità dell’IVA di cui all’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, relativo ai servizi di trasporto internazionale di beni, che come messo in luce dalla Sentenza n. 288 Sez. I 29-06-2017 della Corte di Giustizia UE è illegittimo sul piano comunitario laddove esteso ai trasporti non forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni.

Si tratta di una novità importante per le imprese di trasporto, che spesso si trovano a sub affidare a terzi soggetti il trasporto di alcune tratte, poiché restringe significativamente l’ambito applicativo della non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale.

Con la previgente formulazione dell’art. 9 D.P.R. n. 633/72, la non imponibilità del trasporto risultava condizionata al fatto che il servizio fosse “relativo” ad un bene in esportazione o importazione (in tal caso a condizione che il corrispettivo fosse incluso nel valore doganale).

In base al nuovo disposto normativo, i servizi di trasporto relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile, non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:

  • dall’esportatore;
  • dal titolare del regime di transito;
  • dall’importatore;
  • dal destinatario dei beni;
  • dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
  • dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

Per quanto sopra, pertanto, per le imprese di trasporto che rendono servizi alle imprese di spedizione risulterà applicabile il regime di non imponibilità a condizione ovviamente che il trasporto abbia ad oggetto beni in esportazione/transito/importazione (in tale ultimo caso a patto che il corrispettivo della spedizione sia incluso nel valore dichiarato in dogana in sede di importazione).

Analoghe considerazioni riguardano anche i servizi relativi alle operazioni doganali tipicamente forniti dalle imprese che agiscono in dogana quali rappresentanti doganali ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 952/2013. E proprio in questo senso interviene la pronuncia di prassi a commento.

Di converso, restano esclusi dal beneficio di non imponibilità i servizi resi dalle imprese di trasporto a committenti diversi da quelli citati (c.d. sub-vettori o subcontraenti).

È opportuno precisare tuttavia che le nuove disposizioni impatteranno unicamente i servizi resi a imprese committenti stabilite in Italia in applicazione delle regole generali di territorialità previste dall’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972. Di converso, come in passato, i servizi resi a committenti esteri resteranno non soggetti ad IVA in Italia per difetto del requisito di territorialità ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Riportiamo sotto una sintesi delle casistiche più ricorrenti:

  • servizio di trasporto reso a committente estero: l’operazione è non soggetta ad IVA per difetto del requisito territoriale ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/72;
  • servizio di trasporto reso a impresa di spedizione: se l’operazione ha ad oggetto un bene in esportazione/importazione/transito, l’operazione è non imponibile ai sensi dell’art. 9 secondo la novella normativa; lo stesso trattamento risulterebbe applicabile anche ove il servizio di trasporto fosse reso da una impresa di spedizione ad altra impresa di spedizione;
  • servizio di trasporto reso a committente italiano diverso da esportatore/importatore o impresa di spedizione: l’operazione è soggetta ad IVA ordinaria.

Le nuove disposizioni si renderanno tuttavia applicabili dal 1° gennaio 2022facendo salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data nel rispetto del principio del legittimo affidamento.