Tenuta e conservazione elettronica dei registri contabili
La Legge di conversione del DL Semplificazioni ha esteso la portata della norma di cui all’art. 7-quater del DL 357/94.
Detta norma – nella sua forma istitutiva – prevedeva che la tenuta di qualsiasi registro contabile dovesse considerarsi a norma anche se in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso o verifica gli stessi risultano aggiornati elettronicamente potendo essere stampati a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate interpretava restrittivamente la portata della predetta norma prevedendo nello specifico che la stessa si applicasse alla tenuta dei registri, ma non agli obblighi di conservazione.
In questo solco, opera quindi la Legge di conversione del DL semplificazioni stabilendo che la predetta norma opera sia con riguardo alla tenuta(meccanografica) che alla conservazione (sostitutiva digitale).
In conclusione, si potranno tenere i registri contabili su supporto informatico e stamparli all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.