Codice della crisi: segnalazione dell’Agenzia delle Entrate e degli altri creditori pubblici
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi, l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle Entrate e l’ente della riscossione, in presenza di soglie debitorie rilevanti, inviano delle segnalazioni all’imprenditore e se presente anche all’organo di controllo.
Le segnalazioni contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi di cui all’art. 17 co. 1 del DLgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti.
L’Agenzia delle Entrate invia la segnalazione in presenza di un debito IVA scaduto risultante dalle LIPE superiore a 5.000 Euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000 Euro.
Per l’INPS assume rilievo il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di importo superiore per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di 15.000 Euro.
L’INAIL invia la segnalazione con l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all’importo di 5.000 Euro.