Bonus carburante irrilevante sotto i 200 euro

Di recente L’Agenzia delle Entrate è anche intervenuta con riferimento alla tematica dei bonus carburanti – istituiti con il c.d. D.L. Ucraina – attribuiti dal datore di lavoro ai dipendenti.
La Circ. 27/2022 ha infatti precisato che il buono carburante è fiscalmente irrilevante fino all’importo di Euro 200, oltre il quale viene computato il limite generico previsto per tutti i fringe benefit ricevuti nel periodo di imposta dal dipendente, pari a Euro 258,23.

Pertanto, il plafond specificamente istituito dal c.d. D.L. Ucraina per i buoni carburante, pari a Euro 200, è aggiuntivo rispetto al plafond genericamente previsto dal TUIR, pari a Euro 258,23.

Solo ove il valore complessivo annuo dei fringe benefit attribuiti al dipendente sia quindi superiore a Euro 258,23 e solo ove i buoni carburante siano di valore complessivamente superiore a Euro 200, quest’ultimo risulterà tassato in capo al dipendente come retribuzione in natura.