Bonus investimenti e beni complessi: attenzione al momento di effettuazione degli investimenti nei singoli componenti

  • Studio Bertolli
  • 19 Luglio 2022

L’Agenzia delle Entrate con risposta n. 336/2022 ha chiarito che, ai fini della disciplina del bonus beni strumentali – così come mutuata da quella del super/iperammortamento – un investimento complesso si può realizzare attraverso l’acquisizione (in compravendita, leasing o entrami) di un impianto costituito da un insieme di beni, consegnati in tempi differenti, anche da fornitori diversi.
In detto caso, per il computo del bonus, i costi sostenuti dall’investitore beneficiario devono essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili – e assoggettati alla disciplina (iper-ammortamento o credito beni strumentali 4.0) pro tempore vigente – facendo riferimento all’acquisto di ciascun bene e dei beni/servizi ad esso correlati (se qualificabili come “accessori”), secondo le regole generali della competenza fiscale.

Ad esempio, si consideri l’investimento in un impianto complesso, costituito da due beni, di cui:

  • il primo è ordinato e con acconto del 20% pagato entro il 15/11/2020 e consegnato nel 2021;
  • il secondo bene è ordinato, pagato e consegnato nel 2021;
  • l’impianto nel suo complesso viene montato e interconnesso nel 2022 (con relativa perizia).

In tal caso, l’agevolazione “Credito d’imposta beni strumentali 4.0” sarà così suddivisa:

  • Il primo bene godrà dell’agevolazione secondo la disciplina vigente anteriormente al 16/11/2020 ex Legge 160/2019 (40% fino a 2,5 milioni);
  • Il secondo bene godrà dell’agevolazione secondo la disciplina vigente nel 2021 ex Legge 178/2020 (50% fino a 2,5 milioni);
  • Il relativo credito d’imposta verrà iscritto in bilancio e potrà essere utilizzato in compensazione (per la prima quota pari a 1/3) a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione, ovvero dal 2022.