Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

  • Studio Bertolli
  • 6 Maggio 2022

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio di liquidazione e versamento dell’imposta di bollo che si articola nelle seguenti fasi:

(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Con riguardo alle fasi di “messa a disposizione degli elenchi A e B”, “data limite modifiche elenco B” e “visualizzazione importo dovuto imposta di bollo”, si rimanda a quanto previamente già esposto in questa news.

L’ultima fase del percorso disegnato al fine di favorire il corretto assolvimento dell’imposta di bollo è rappresentata dal versamento della somma dovuta.

La scadenza da rispettare è quella del 31 maggio 2022 e il pagamento potrà essere effettuato:

  • indicando sul portale Fatture e Corrispettivi l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale sarà addebitato l’importo dovuto;
  • mediante modello F24, utilizzando i codici tributo appositamente predisposti (“2524” per le fatture elettroniche del quarto trimestre).

Come sopra già evidenziato, la scadenza del 31 maggio 2022 non interessa i contribuenti tenuti a versare un importo inferiore a 250 euro.

Per questi contribuenti, il pagamento potrà essere effettuato entro il 30 settembre, ovvero entro il 30 novembre se l’importo dovuto complessivamente per il primo e per il secondo trimestre non supera i 250 euro.

Si ricorda che in caso di versamento omesso ovvero carente, l’Agenzia delle Entrate invierà al contribuente una comunicazione telematica a mezzo PEC, all’interno della quale verrà indicato l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzione ridotta a un terzo per effetto del ravvedimento operoso.

Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti in merito ai versamenti. Trascorso tale termine, in caso di omessa regolarizzazione l’importo dovuto sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.