Bonus energia elettrica

Come noto, il legislatore ha di recente introdotto numerose agevolazioni sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Le misure sono state previste in favore di:

  • imprese energivore (ex art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022 e art. 5 del DL 21/2022);
  • imprese gasivore (ex art. 5 del DL 17/2022 e art. 5 del DL 21/2022);
  • imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (ex art. 3 e 4 del DL 21/2022).

Senza voler entrare nel dettaglio della singola disciplina di riferimento (per cui si rimanda invece allo Speciale di Studio “Bonus Energia a imprese e Bonus Carburante ai dipendenti” del 19/04 scorso), si fa presente che, allo stato dei fatti, rimangono ancora numerosi elementi non chiari sulla declinazione concreta della disciplina anche tra le stesse società fornitrici di energia e gas.

Fra tutti, il più rilevante è certamente quello afferente all’esatta identificazione delle voci di spesa e consumo da considerarsi ai fini del calcolo dei predetti bonus e della verifica sul rispetto delle condizioni normativamente previste.

Si auspica pertanto un prossimo intervento dell’Agenzia delle entrate che possa dirimere ogni elemento di dubbio al riguardo e che permetta agli operatori economici di fruire effettivamente del beneficio senza il rischio di incorrere poi in sanzioni per l’utilizzo in compensazione di un credito inesistente.