Agevolazioni Industria 4.0 e decadenza dal beneficio
A distanza di ormai alcuni anni dall’introduzione del Piano Nazionale Industria 4.0 e delle agevolazioni fiscali ad esso connesse, paiono opportune alcune riflessioni in merito ai requisiti oggettivi necessari per potervi accedere e al mantenimento degli stessi per l’intera durata dei benefici.
Nello specifico, le condizioni affinché un bene possa godere delle suddette agevolazioni sono:
- il bene deve essere strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa e deve essere nuovo. È ammesso anche l’acquisito tramite leasing;
- il bene deve essere riconducibile a una delle tipologie elencate nell’allegato A della Legge 232/2016;
- il bene deve essere interconnesso al sistema informativo aziendale ovvero, deve essere in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (Es.: sistema gestionale, sistema di controllo della produzione e dei processi, ecc.) e/o esterni (Es.: supply-chain, clienti, partner nella progettazione e sviluppo, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
L’investimento, infine, deve essere certificato, a seconda dell’importo, da una dichiarazione del rappresentante legale o una perizia di un tecnico abilitato o di un ente certificatore riconosciuto, che attesti la presenza di tutti i requisiti tecnici necessari.
Tale documento tuttavia, non può di per sé garantire il diritto alla fruizione del beneficio nel tempo (3 anni), poiché si rende indispensabile, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare 9/E del 23 luglio 2021 (Q&A n. 5.4, pag. 31) che “i requisiti tecnici e l’interconnessione permangano per l’intero periodo di utilizzo del credito”, pena la decadenza dal beneficio con rilevanti conseguenze sanzionatorie.
In altre parole, il contribuente, in caso di verifiche e accertamenti, sarà chiamato a dimostrare, mediante evidenze empiriche (esistenza dei beni e output dei sistemi informativi), che non solo l’investimento è stato effettuato e i beni sono utilizzati a fini produttivi, ma che le potenzialità tecnologiche degli stessi sono effettivamente sfruttate (in termini di utilizzo dei dati e delle informazioni per concrete attività di programmazione e controllo, miglioramento della qualità del lavoro e della salute dei lavoratori, aumento dell’efficienza interna e nei rapporti con clienti e fornitori, ecc.).