Note di variazione riferite al 2021 da emettere entro il 2 maggio

  • Studio Bertolli
  • 28 Aprile 2022

Il 2 maggio 2022 scade la dichiarazione IVA relativa al 2021. Il termine del 30 aprile è differito al primo giorno feriale successivo.

Detto termine rappresenta il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta nell’anno.

Tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta;
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente.

Per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2021 (e la fattura ricevuta entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione IVA riferita al 2021, cioè entro il 2 maggio 2022.

Ciò non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2022, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2021; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione IVA relativa al 2022 (anno di ricezione del documento di acquisto), il cui termine di presentazione è il 2 maggio 2023.

Il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione.

La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Emessa la predetta nota entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per la nota stessa, l’imposta detratta confluisce nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento.

Ad esempio, nel caso in cui il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2021 e la nota di credito sia emessa nel periodo dal 1° gennaio e il 2 maggio 2022, la data per l’esercizio del diritto alla detrazione, secondo l’Agenzia, deve essere individuata:

  • nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa;
  • oppure, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota, vale a dire la dichiarazione riferita al 2022, da presentare entro il 2 maggio 2023.