I crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.L. 21/2022 (c.d. “Decreto Ucraina”) destinato a contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stato ampliato e potenziato il novero dei crediti d’imposta a beneficio delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale nei primi due trimestri del 2022.
Per quanto riguarda l’energia elettrica è stato introdotto un nuovo credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle “imprese energivore”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, in caso di incremento significativo del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019.
Per quanto riguarda il gas naturale è stato introdotto un nuovo credito d’imposta per le imprese diverse dalle “imprese gasivore”.
Il credito d’imposta è riconosciuto un nuovo credito d’imposta in misura pari al 20%della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, in caso di incremento significativo del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
Le principali caratteristiche dei crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono similari:
- utilizzo esclusivo in compensazione,
- utilizzabilità entro il 31.12.2022;
- facoltà di cessione solo per intero secondo le regole dei bonus edilizi;
- disapplicazione dei limiti generali di compensazione;
- irrilevanza fiscale dei relativi contributi;
- cumulabilità con agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione di non superare, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, il costo sostenuto.
Pur rimanendo da definire le modalità attuative dei predetti crediti, si evidenzia fin da ora la necessità di chiarimenti in merito alle modalità di calcolo applicabili agli enti non commerciali che esercitando in via secondaria anche un’impresa commerciale sostengono costi “promiscui” (ovvero sia a servizio dell’attività non commerciale che dell’attività commerciale) per la fornitura di energia elettrica e gas.