Slitta al 31.03.2022 la sospensione dei termini per agevolazioni prima casa
L’art. 3, co. 5-septies del Decreto Milleproroghe, così come recentemente convertito in Legge, proroga al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l‘applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all’acquisto o al riacquisto della prima casa.
Ricordiamo che l’art. 24 del Decreto Liquidità n. 23/2020, aveva previsto la sospensione dei termini, con riferimento al periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021:
- per l’applicazione dell’imposta di registro agevolata del 2% agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso;
- per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Il nuovo decreto Milleproroghe, modificando il suddetto art. 24, proroga ulteriormente la sospensione ivi disposta dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circ. n 9 del 13 aprile 2020, sonoperciò sospesi:
- i termini di 18 mesi dall’acquisto di immobile destinato a prima casa dove il contribuente deve perentoriamente trasferire la residenza;
- il termine di 1 anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa, entro i cinque anni dall’acquisto, deve riacquistarne una sempre a scopo prima casa dove trasferirà la residenza;
- il termine di 1 anno entro il quale un proprietario di prima casa deve rivenderla poiché ne ha acquistata un’altra che intende adibire a prima casa;
- il termine di 1 anno dalla vendita di immobile prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa su cui si vuole far riconoscere un credito di imposta di registro o un credito iva corrisposti alternativamente sul primo acquisto.
L’operatività della sospensione dei termini è stata confermata anche nella risposta ad interpello dell’11.09.2020 n. 345 riferita al caso di un contribuente che aveva acquistato, tramite asta giudiziaria, in data 16.05.2019, un appartamento fruendo delle agevolazioni “prima casa”, pur essendo proprietario di un altro immobile che si era impegnato a vendere entro un anno. Con riferimento alla casa pre-posseduta il contribuente aveva ricevuto una proposta di acquisto subordinata però alla condizione sospensiva dell’ottenimento del mutuo bancario da parte della promissaria acquirente che però, a causa delle restrizioni determinate dal Covid-19, non era riuscita ad ottenere.
Ebbene, secondo l’Ufficio per tale fattispecie opera il periodo di sospensione dei termini previsto dall’art. 24 del DL 23/2020, cosicché nessuna decadenza si è configurata.