Responsabilità del committente per gli infortuni dei lavoratori

Se il committente/appaltante si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto e si sia riservato i poteri tecnico-organizzativi dell’opera da eseguire, egli è responsabile per la violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare la sicurezza dei prestatori di lavoro.

La giurisprudenza, sia penale sia civile, (cfr. Cass. 18 dicembre 2020 n. 36438; Cass. 17 febbraio 2020 n. 5946) ha chiarito che tra gli elementi da valutare ai fini della configurabilità della responsabilità del committente figurano anche i criteri con cui ha scelto l’impresa appaltatrice, in quanto il committente ha l’obbligo di verificare che il soggetto cui viene affidato l’incarico sia munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge nonché della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata e alle concrete modalità di espletamento della stessa.

Il committente che non abbia verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, è ritenuto responsabile degli infortuni occorsi ai lavoratori anche quando non abbia ingerito nella esecuzione dei lavori, in quanto l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, co. 9, lett. a) del D.lgs. 81/2008 non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere meramente amministrativo (cfr. Cass. 3 giugno 2021 n. 21553).