Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata su operazioni non imponibili

  • Studio Bertolli
  • 8 Marzo 2022

L’Ordinanza n. 5012 della Corte di Cassazione depositata il 16 febbraio scorso ritiene legittimo il disconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA erroneamente addebitata in rivalsa su operazioni non imponibili.

Nella vertenza di causa, l’errata applicazione dell’IVA avveniva a fronte di prestazioni di trasporto afferenti merci destinate all’esportazione; l’Amministrazione finanziaria riteneva che l’IVA erroneamente addebitata non potesse essere detratta trovando l’avvallo della Corte di Cassazione.

È così superato l’orientamento giurisprudenziale per cui l’IVA addebitata in rivalsa può essere detratta, pur non essendo l’operazione assoggettata ad imposta (si veda anche Cassazione n. 7152 del 25.05.2001, Cassazione n. 1348 del 18.02.1999, Cassazione n. 7689 del 23.06.1992).

Il diritto alla detrazione IVA non spetta quindi per il semplice fatto che l’imposta è stata applicata e versata, ma sorge solamente in relazione all’effettuazione di un’operazione imponibile.