Comunicazione preventiva di lavoro autonomo occasionale – nuove FAQ

A seguito della previsione dell’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta a seguito della conversione in legge del D.L. 146/2021 (Decreto fiscale), la cui disciplina necessita ancora di approfondimenti e chiarimenti sotto molti aspetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato del Lavoro hanno ravvisato la necessità di predisporre opportune FAQ al fine di dipanare alcuni dubbi.
Dopo le note n. 29 e 109 pubblicate nel mese di gennaio, il giorno 1° marzo 2022 è stata pubblicata la nuova nota n. 343.

Nel rimandare al testo della nota, qui allegato, evidenziamo alcuni punti di particolare rilievo.

La FAQ n.13 della nota rimanda a quanto già esplicitato al punto 5 della nota del 27 gennaio, con riferimento all’esclusione dall’obbligo di comunicazione preventiva delle prestazioni relative allo svolgimento di professioni intellettuali.
Sull’argomento, sebbene già affrontato in due delle tre note pubblicate, si auspicano ulteriori approfondimenti e specifiche.

Molto importante e di attualità, risulta, inoltre, il tema posto dalla FAQ n.19, la quale esclude dall’obbligo di comunicazione anche l’attività di sponsorizzazione realizzata da sportivi/atleti che, in accordo con società produttrici di abbigliamento sportivo, utilizzano la propria immagine al fine di pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi e attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero.
Riteniamo che tale esclusione possa trovare applicazione anche per attività analoghe svolte dai c.d. “influencer”. Naturalmente le attività dell’influencer devono rispettare la logica descritta dalla Faq per gli sportivi che sponsorizzano un brand, ovvero, l’obbligo derivante dall’accordo con la società deve essere un “obbligo di permettere” e non “di fare”, poiché, in tale secondo caso, si ricadrebbe nella prestazione lavorativa occasionale soggetta a comunicazione preventiva.
Restano ovviamente sempre escluse dall’obbligo in questione le attività svolte dai prestatori titolari di partita iva.