Cessioni a catena con limiti stringenti per i bonus edilizi
Ad appena qualche settimana dall’emanazione del Decreto Sostegni-ter e come preannunciato dal comunicato n. 62 del 18 febbraio 2022 del Consiglio dei Ministri, arriva l’auspicato intervento correttivo sulle cessioni successive alla prima dei c.d. “bonus edilizi”.
Il suddetto Decreto, tra le altre misure, prevedeva la soppressione della facoltà di effettuare plurimi trasferimenti di bonus collegati ad un medesimo intervento, limitando così la circolazione dei crediti edilizi tra gli operatori del settore.
La nuova cornice normativa delineatasi ha di fatto causato la paralisi della filiera impegnata nel completamento dei progetti edilizi.
L’art. 1 D.L. 13/2022, pubblicato nella G.U. del 25.02.2022, ha ripristinato in parte il previgente sistema: dopo la prima acquisizione del credito, sono ora consentite due cessioni ulteriori rivolte esclusivamente a banche e società appartenenti a gruppi bancari, assicurazioni e intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB.
Probabilmente per una svista, fra i cessionari qualificati elencati nella norma non sono stati compresi numerosi operatori che, al pari delle banche, sono soggetti alla vigilanza della banca d’Italia e quindi offrono le stesse garanzie di correttezza offerte dalle banche. Fra questi, oltre agli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, gli operatori del microcredito e i confidi minori e le Sgr, le Sim non appartenenti a gruppi bancari e le Sicaf.
In questo modo, da un lato si impedisce a questi soggetti di utilizzare direttamente il credito acquistandolo da un soggetto diverso da chi ha sostenuto la spesa o dal suo fornitore che abbia praticato lo sconto in fattura; dall’altro – e questo è un aspetto altrettanto critico – li si esclude dal novero degli operatori che possono intervenire nella circolazione dei crediti.
Inoltre, dopo la prima cessione, gli unici contribuenti che potranno beneficiare del credito d’imposta saranno gli intermediari qualificati poiché questi non potranno, a loro volta, cederli ad altre tipologie di acquirenti (imprese industriali, commerciali, ecc.).
Si spera quindi che, in sede di conversione del decreto (entro il termine del 28 marzo), la vicenda trovi un soddisfacente assetto definitivo.