Variazioni IVA in diminuzione dipendenti da procedure concorsuali
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/2021 commenta le modifiche apportate dal D.L. n. 73/2021, conv. in L. n. 106/2021, alla disciplina delle variazioni IVA in diminuzione dipendenti da procedure concorsuali. Nello specifico, la Circolare chiarisce i termini iniziali e finali per effettuare la rettifica in diminuzione dell’IVA.
I chiarimenti della Circolare si applicano:
- al fallimento;
- al concordato preventivo;
- alla liquidazione coatta amministrativa;
- alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Con riferimento a queste procedure, il termine iniziale di variazione in diminuzione dell’IVA decorre dalla data di apertura (senza quindi attenderne l’esito), ossia dalla data della sentenza/decreto/provvedimento del giudice e la variazione in diminuzione non è preclusa se il cedente/prestatore (creditore) non ha effettuato l’insinuazione al passivo.
Di converso, i chiarimenti della Circolare non si applicano:
- alle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose;
- agli istituti dei piani attestati di risanamento;
- agli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Per le procedure individuali, la detrazione resta quindi subordinata al verbale di pignoramento dal quale risulti l’infruttuosità; per i piani attestati, dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano, mentre per gli accordi di ristrutturazione del debito, dalla data del decreto di omologa.
In merito all’individuazione del termine finale per l’esercizio della detrazione, assunto il presupposto “sostanziale” (apertura della procedura concorsuale), il presupposto “formale” (emissione della nota di variazione) può realizzarsi al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno di apertura della procedura.
Si consideri il seguente esempio esplicativo:
- dichiarazione di fallimento nel 2021 – la nota di credito deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2022 per il 2021 (i.e. 2 maggio 2022);
- se la nota di credito è emessa nel 2021, la detrazione IVA può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA 2022 per il 2021;
- se nota credito emessa nei primi quattro mesi del 2022, la detrazione IVA può essere operata con dichiarazione IVA per il 2022.
La disciplina in commento si applica alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.