Lavoro autonomo occasionale: nuove FAQ dell’INL
A seguito dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, con la conversione in legge del D.L. 146/2021 (Decreto fiscale), volto a contrastare forme elusive nell’utilizzo di questa tipologia contrattuale e a consentire le relative attività di monitoraggio, si sono resi necessari diversi interventi da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di chiarire alcuni aspetti applicativi della nuova normativa.
Rimandando alla nostra newsletter del 14 gennaio u.s. per i dettagli tecnici e operativi relativi alla comunicazione preventiva, riteniamo utile evidenziare alcuni dei punti che sono stati oggetto dell’ultima nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, pubblicata il giorno 27 gennaio scorso, qui allegata. Sottolineiamo che per alcuni punti, in particolare le prestazioni di natura prettamente intellettuale si rende, in ogni caso, necessario attendere ulteriori chiarimenti e specifiche.
La nota n. 109 del 27 gennaio 2022 sottolinea l’esclusione dall’obbligo di comunicazione preventiva di alcune categorie di datori di lavoro e tipologie di rapporti. Nello specifico:
- vengono escluse dall’ambito di applicazione della nuova normativa le aziende di vendita diretta a domicilio, per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale, in quanto si tratta di attività inquadrabili nell’ambito dei redditi diversi di cui all’art. 67 comma 1, lett. i) del D.P.R. 917/1986, configurandosi come attività commerciali che si possono svolgere “in modo abituale o in maniera occasionale”;
- resta esclusa dall’obbligo anche la figura del procacciatore d’affari occasionale, i cui redditi rientrano nel campo di applicazione della stessa normativa indicata al punto precedente per gli incaricati alla vendita occasionale;
- l’INL specifica, inoltre, che non sono soggette all’obbligo di comunicazione preventiva anche le prestazioni di natura prettamente intellettuale, nel cui ambito l’Ispettorato del Lavoro, a titolo meramente esemplificativo, ricomprende i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
- un’esenzione è anche prevista per gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, in quanto l’obbligo introdotto dal Decreto Fiscale (D.L.146/2021) è riferito esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
Si ricorda che, in caso di omissione o ritardo nell’invio della comunicazione preventiva, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per il quale vi sia stata omissione o ritardo nella comunicazione.