Assegno Unico Universale
Con il D. Lgs. 230/2021 è stato istituito l’Assegno Unico Universale per i figli che avrà decorrenza dal 1° marzo 2022 e verrà corrisposto mensilmente, in base all’ISEE, ai nuclei familiari con figli a partire dal settimo mese di gravidanza, a seguito di presentazione di specifica richiesta all’INPS.
L’assegno spetta per ogni figlio minorenne a carico, mentre può essere richiesto per i figli maggiorenni solo fino al compimento dei 21 anni di età e solo se in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale o di un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa con reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- registrazione come disoccupati e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.
Viene, invece, riconosciuto senza limiti di età per i figli con disabilità.
Con l’istituzione dell’Assegno Unico cessano di avere efficacia tutti gli altri istituti precedentemente destinati a genitori con figli a carico, quali:
- l’assegno per il nucleo familiare;
- il bonus bebè;
- il premio alla nascita;
- le detrazioni IRPEF per figli a carico minori di 21 anni (ex art. 12 TUIR). Pertanto, dal 1° marzo 2022, le detrazioni IRPEF per i figli a carico saranno generalmente applicabili solo ai figli di età pari o superiore a 21 anni.
L’erogazione dell’Assegno avviene da marzo di ciascun anno fino a febbraio dell’anno successivo, a seguito di presentazione di apposita domanda, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e senza limiti di reddito.
Pur essendo erogato commisuratamente all’ISEE, è possibile in ogni caso non presentare ISEE e ottenere in questo modo il riconoscimento dell’importo minimo previsto per ciascun figlio (€50,00).
Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno a partire dal 1° gennaio e, se presentate entro il 30 giugno di ciascun anno, danno diritto al riconoscimento degli arretrati dal mese di marzo dello stesso anno.
Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:
- tramite sito web www.inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile);
- tramite i Patronati.
Per il riconoscimento dell’assegno, il richiedente deve essere in possesso (sia al momento della domanda che per tutta la durata del beneficio) dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L’assegno può essere erogato:
- in misura intera al genitore richiedente;
- in modo ripartito tra i genitori.
Il Decreto Sostegni-ter è, inoltre, intervenuto sulla materia sottolineando che non subiscono modifiche i diritti relativi alle detrazioni per spese sostenute per familiari a carico, compresi i figli, pertanto, sarà ancora possibile fruire delle detrazioni sulle spese per figli a carico di qualsiasi età (quali, a titolo esemplificativo, spese scolastiche e universitarie e spese sanitarie).