Esterometro via SDI rinviato a luglio 2022
Il DL 146/2021, convertito in legge il 14 dicembre scorso, differisce ufficialmente dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, che prevedono l’invio dei dati via Sistema di Interscambio (SdI) con il formato della fattura elettronica.
A seguito del rinvio della nuova disciplina, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti sarà effettuata, ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le attuali modalità e termini. Pertanto, dovranno essere trasmessi i dati, su base massiva, trimestralmente:
- entro il 31 gennaio 2022, per le operazioni effettuate nel quarto trimestre 2021;
- entro il 2 maggio 2022, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022 (il 30 aprile cade di sabato);
- entro il 22 agosto 2022, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022 (essendo il 20 agosto un sabato e operando l’ulteriore differimento di cui all’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).
Alla luce del rinvio della disciplina, l’Agenzia delle Entrate dovrebbe aggiornare nuovamente il provv. n. 89757/2018 e le relative specifiche tecniche, tenendo conto delle precedenti modalità di effettuazione del c.d. “esterometro”, per le operazioni effettuate a tutto il 30 giugno 2022.
Sino a quella data, resta comunque facoltativa la trasmissione via SdI dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti, essendo la fattura elettronica pienamente sostitutiva dell’obbligo comunicativo.
Resta, quindi, possibile per i soggetti passivi nazionali:
- emettere fattura elettronica in formato XML, per le operazioni attive;
- emettere autofattura in formato XML, per le operazioni ricevute da soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione europea;
- avvalersi della procedura di integrazione elettronica per le fatture ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Ue.
Si tratta di una facoltà che, per quanto imponga agli operatori termini più stringenti nell’invio dei dati, può far beneficiare di una semplificazione sul piano amministrativo.
Il DL 146/2021, nel differire al 1° luglio 2022 le novità relative alle modalità e ai termini di invio dei dati delle operazioni di cui al c.d. “esterometro”, non ha altresì adeguato i termini per l’applicabilità del nuovo regime sanzionatorio, previsto dalla legge di Bilancio 2021 per le violazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, attualmente, l’art. 11 c. 2-quater del DLgs. 471/97 prevede, per le operazioni dal 1° gennaio 2022, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2 euro, per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente, con limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.