Comunicazione preventiva per lavoro autonomo occasionale
Con la conversione in legge del D.L. 146/2021 (Decreto fiscale) viene modificato l’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, con l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, come definiti dall’art. 2222 c.c.
Tale disposizione è finalizzata a contrastare, in tutti i settori, forme elusive nell’utilizzo di questa tipologia contrattuale e a consentire attività di monitoraggio.
Pertanto, a decorrere dal 21 dicembre 2021, prima dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, il committente è tenuto a inviare una comunicazione al competente Ispettorato territoriale del lavoro. A tal fine la norma rinvia alle modalità già previste dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2015 con riferimento ai rapporti di lavoro intermittente.
Nella nota del giorno 11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni applicative e operative specificando che il suddetto obbligo, oltre che a tutti i rapporti di lavoro avviati successivamente al 21 dicembre 2021, si applica anche ai rapporti avviati prima di tale data e ancora in essere alla data di emanazione della nota del Ministero.
Per questi ultimi, e per i rapporti eventualmente iniziati successivamente al 21 dicembre 2021 e già cessati, si rende necessario inviare la comunicazione entro il giorno 18 gennaio p.v.
In attesa dell’aggiornamento degli applicativi da parte del Ministero, la comunicazione deve essere inviata tramite e-mail all’indirizzo dell’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, in base al luogo di svolgimento della prestazione (per le Provincie di Milano e Lodi: Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it, per le altre Provincie si veda l’elenco qui allegato). Si consiglia di conservare copia cartacea di quanto inviato ai fini di eventuali verifiche ispettive.
I dati da comunicare obbligatoriamente, inseribili direttamente nel corpo della mail, sono i seguenti:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (qualora nell’arco temporale previsto l’opera o il servizio non dovesse essere concluso si renderà necessario inviare una nuova comunicazione);
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
In assenza dei contenuti minimi previsti la comunicazione verrà considerata come omessa con irrogazione della relativa sanzione.
Sarà possibile annullare o modificare una comunicazione già trasmessa solo prima dell’inizio dell’attività del prestatore.
Il Decreto fiscale prevede, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per il quale sia stata omessa o ritardata la comunicazione preventiva.