Definiti i nuovi requisiti obbligatori per le cessioni di beni intracomunitarie

  • Studio Bertolli
  • 13 Dicembre 2021

È entrato in vigore il 1° dicembre 2021 il D.Lgs. n. 192 del 5 novembre 2021, pubblicato il 30 novembre in Gazzetta Ufficiale, che recepisce le indicazioni UE c.d. “quick fixes”, apportando alcune modifiche al D.L. 331/1993.
Il decreto, in particolare, introduce due ulteriori requisiti oggettivi necessari per poter qualificare una cessione non imponibile ai sensi dell’art. 41, D.L. 331/1993:

  1. Il cedente nazionale deve aver ricevuto dal cessionario comunitario il numero identificativo Iva attribuitogli da un altro stato membro (diverso dall’Italia).
  2. Il cedente nazionale deve aver compilato l’elenco Intrastat riferito alle cessioni di beni o giustificarne la mancata o incompleta compilazione.

È quindi di fondamentale importanza, per le future cessioni, che gli operatori nazionali verifichino il possesso dei suddetti requisiti, oltre ai documenti comprovanti le cessioni (CMR, Polizza di carico, lettera di conferma da parte del cessionario, ecc.), ricordando che la mancanza anche di uno solo di essi, costituirà motivo di contestazione delle cessioni, riqualificazione delle stesse come operazioni interne soggette a Iva e recupero dell’imposta non versata con sanzioni e interessi.

In via residuale, il decreto, con l’introduzione dei nuovi articoli 38-ter e 41-bis nel D.L. 331/1993, definisce la procedura di call of stock”, comunemente definitoconsignment stock”, ricalcando sostanzialmente i requisiti già da tempo individuati dall’Agenzia delle Entrate per questa particolare operazione; mentre con il nuovo art. 41-ter disciplina le c.d. “cessioni a catena”, definite come le cessioni di beni consecutive, oggetto di un unico trasporto da uno stato membro ad un altro, direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente, nelle quali è presente la figura dell’operatore intermedio, ovvero un cedente diverso dal primo che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

La norma chiarisce che la cessione intracomunitaria è effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, salvo che quest’ultimo non fornisca al cedente italiano un numero di P.Iva nazionale; in tal caso la cessione all’operatore intermedio sarà imponibile Iva in Italia, mentre la cessione effettuata dall’operatore intermedio sarà qualificata come cessione intra di beni non imponibile.