Contributo perequativo: al via le istanze telematiche

Con il Provvedimento n. 336196 del 29 novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo” (art. 1, c. 16-27 DL 73/2021).

Ricordiamo che il contributo perequativo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore al 30%.

Per maggiori approfondimenti in merito alle modalità di determinazione del contributo e ai campi delle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio, rimandiamo a questa news e a questo Speciale.

Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti a inviare un’istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, utilizzando lo specifico modello approvato. La trasmissione dell’istanza va effettuata, direttamente o tramite intermediari, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico, può essere presentata a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021; qualora sia presentata tramite il servizio web, l’istanza può essere presentata a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021.
Nel suddetto periodo è inoltre possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

Si ricorda che l’istanza può essere presentata esclusivamente se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.

Nella compilazione dell’istanza occorre prestare attenzione alla disciplina UE sugli aiuti di Stato. In particolare, occorre attestare, in autocertificazione, attraverso la compilazione di una sezione dedicata all’interno dell’istanza, particolarmente complessa, l’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente nonché la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.

Nel caso in cui con il contributo si verifichi il superamento dei limiti previsti per la sezione 3.1, nell’istanza va indicato il minor importo del contributo richiesto, rideterminato ai fini del rispetto di quanto stabilito dalla citata Comunicazione della Commissione europea.

Inoltre, sempre nell’istanza, sono presenti:

  • il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea;
  • il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo;
  • il quadro C da compilare, in caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell’IMU, con l’indicazione dei codici catastali dei comuni ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti e il numero dei predetti immobili.

L’erogazione del contributo, sempre che il fruitore non abbia scelto di percepirlo come credito d’imposta da compensare nel modello F24, è effettuata, dall’Agenzia delle Entrate, mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.