Dal 1° gennaio 2022 nuovi limiti all’utilizzo di denaro contante
L’art. 18 del DL 124/2019 prevede che, dal prossimo 1° gennaio 2022, la soglia per l’utilizzo del denaro contante scenderà da 1.999,99 a 999,99 euro.
L’art. 18 del DL 124/2019 prevede che, dal prossimo 1° gennaio 2022, la soglia per l’utilizzo del denaro contante scenderà da 1.999,99 a 999,99 euro.
In caso di accoglimento da parte del Consiglio dell’Unione europea della proposta presentata dalla Commissione Ue n. 0357/2021 verrà esteso l’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 2022, anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese (c.d. “forfetari”) e agli operatori sanitari.
È entrato in vigore il 1° dicembre 2021 il D.Lgs. n. 192 del 5 novembre 2021, pubblicato il 30 novembre in Gazzetta Ufficiale, che recepisce le indicazioni UE c.d. “quick fixes”, apportando alcune modifiche al D.L. 331/1993.
Con il Provvedimento n. 336196 del 29 novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo” (art. 1, c. 16-27 DL 73/2021).
Con la Risoluzione n. 762/2021, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di fatture emesse per errore o comunque oggetto di contestazione, il diritto del cedente/prestatore al recupero dell’Iva, quando non sia più consentita l’emissione della nota di variazione, è sempre garantito tramite istanza di rimborso ex art. 30-ter, a condizione che non vi sia alcun rischio di perdita di gettito, come nel caso in cui il destinatario si sia astenuto dalla registrazione dei documenti ai fini Iva.
Contatti
Newsletter