Operativo lo sgravio contributivo per assunzioni di giovani under 36
A seguito dell’avvenuta autorizzazione da parte della Commissione europea diventa operativo l’esonero per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 e l’INPS, con messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, ha pubblicato nuove istruzioni per la gestione degli adempimenti correlati.
L’agevolazione, riconosciuta dalla Legge di bilancio 2021, prevede per le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni di lavoratori fino a 36 anni di età uno sgravio contributivo del 100% per il datore di lavoro, nel limite annuale di 6.000 Euro (riparametrato e applicato su base mensile), per un massimo di 36 mesi (48 mesi per alcune Regioni), con esclusione di premi e contributi INAIL.
L’esonero si rivolge a tutti i datori di lavoro del settore privato, salvo i datori di lavoro domestico e le imprese del settore finanziario, ed è riservato alle assunzioni a tempo indeterminato (o trasformazioni) – anche a tempo parziale – di dipendenti di età inferiore a 36 anni che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altri datori di lavoro.
L’incentivo non è cumulabile con altri esoneri o sgravi (art. 1 c.114 L. 205/2017).
Attualmente la Commissione europea ha autorizzato l’esonero soltanto per il 2021, pertanto l’INPS, al momento, ne consente la fruizione limitatamente alle assunzioni avvenute nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.
Sarà possibile recuperare il beneficio relativo ai mesi precedenti (dalla data di assunzione fino al mese precedente l’esposizione corrente) nelle denunce Uniemens relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.
Si ricorda che non possono godere dello sgravio i datori di lavoro che abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti, o procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, nella stessa unità produttiva e nei confronti di lavoratori aventi la stessa qualifica del lavoratore da assumere.