Decreto “Antifrode”: tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie con visto di conformità

  • Studio Bertolli
  • 26 Novembre 2021

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 269/2021 del DL 11 novembre 2021 n. 157 (c.d. decreto “antifrode”) è operativa l’estensione del visto di conformità su tutte le comunicazioni di opzione per le detrazioni edilizie.

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. n. 312528 del 12.11.2021, ha reso disponibile il nuovo modello per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relative alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Il nuovo modello recepisce le modifiche introdotte dal DL 157/2021.

In particolare, l’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 157/2021 introduce all’art. 121 del DL 34/2020 il nuovo comma 1-ter, ai sensi del quale, nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, dispone che:

  • il contribuente richieda il visto di conformità (lett. a);
  • i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art. 119 comma 13-bis del DL 34/2020 (lett. b).

La novità di cui alla lett. a) implica l’estensione del visto di conformità, sino a oggi richiesto solo con riguardo alle opzioni relative a detrazioni “edilizie” spettanti in misura superbonus 110% a tutte le opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121comma 1 del DL 34/2020, comprese dunque quelle relative a detrazioni “edilizie” diverse dal superbonus.

La novità di cui alla lett. b) del nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020 implica l’estensione dell’obbligo di attestazione, a cura di tecnici abilitati, di congruità delle spese (sino a oggi richiesta solo in relazione alle spese agevolate per interventi di efficienza energetica con Ecobonus o Superbonus e alle spese agevolate per altri tipi di interventi con Superbonus) a tutte le spese agevolate che sono oggetto delle opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020.

Ai sensi dell’art. 5 del DL 157/2021, le disposizioni introdotte sono entrate in vigore già il 12 novembre 2021, giorno stesso di pubblicazione in Gazzetta.