Contributo a fondo perduto “perequativo”: firmato il Decreto del MEF
Dopo l’autorizzazione della Commissione Europea, è stato firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, il decreto attuativo relativo al contributo a fondo perduto “perequativo” di cui all’art. 1 commi 16-27 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), con il quale viene definita la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio ai fini dell’accesso all’agevolazione nonché le percentuali relative alla determinazione del contributo.
Il decreto è stato definito dopo aver raccolto i dati delle dichiarazioni dei redditi che i soggetti interessati dovevano presentare entro il 30 settembre scorso.
Si ricorda (per maggiori approfondimenti rimandiamo a questa news) che il contributo perequativo spetta ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:
- i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
- vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Il decreto, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede che per accedere al contributo, il peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere almeno pari al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il decreto definisce inoltre le modalità di determinazione del contributo fermo restando il limite massimo di 150.000 euro. In particolare, la base di calcolo è data dalla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, diminuita dell’importo dei contributi a fondo perduto anti-Covid eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.
A tale ammontare si applicano quindi le seguenti percentuali:
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000 euro;
- 20%, con ricavi/compensi superiori a 100.000 e fino a 400.000 euro;
- 15%, con ricavi/compensi superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;
- 10%, con ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
- 5%, con ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni.
Il decreto precisa che non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione dovranno essere definiti con un successivo provvedimento.