Obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori
A decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, dovranno essere in possesso di Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, a prescindere dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro (inclusi, pertanto, anche i liberi professionisti e i collaboratori familiari). Saranno esentati dall’obbligo solo coloro che risultino esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.
Da tale data, pertanto, i datori di lavoro saranno tenuti a verificare il possesso e la validità del Green Pass di ogni dipendente e di ogni altro soggetto che, per motivi di lavoro, abbia accesso al luogo di lavoro.
Saranno inoltre tenuti, entro il 15 ottobre, a definire le modalità delle verifiche, anche a campione, sebbene sia prioritariamente previsto che i controlli vengano effettuati al momento dell’accesso al luogo di lavoro.
I datori di lavoro saranno tenuti a individuare con atto scritto uno o più soggetti delegati all’attività di controllo e all’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Il lavoratore che risulti non essere in possesso di valida certificazione non potrà accedere al luogo di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green Pass e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con conseguente sospensione della retribuzione, ma diritto al mantenimento del posto di lavoro e con esclusione di provvedimenti disciplinari.
Le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, possono sostituire il dipendente assente con un altro lavoratore a tempo determinato e sospendere il lavoratore privo di Green Pass per un periodo corrispondente alla durata del contratto stipulato in sua sostituzione (in ogni caso per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021).
Qualora (soprattutto nel caso di gestione del controllo a campione) un lavoratore abbia accesso al luogo di lavoro senza adeguata certificazione, oltre ad essere ritenuto assente ingiustificato, con relativa sospensione della retribuzione, potrà essergli comminata una sanzione amministrativa da parte del Prefetto (da 600 euro a 1.500 euro), oltre ad essere passibile di provvedimenti disciplinari.
Anche ai datori di lavoro che non rispettino gli obblighi di verifica e di definizione delle modalità operative di controllo nel termine previsto, potrà essere comminata una sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro.