Contributo a fondo perduto per soggetti con ricavi fino a 15 milioni di euro
Dal 14 ottobre al 13 dicembre 2021 è possibile inviare le istanze per accedere ai contributi a fondo perduto di cui all’art. 1, comma 30-bis del DL 73/2021 convertito per i soggetti che abbiano conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 25 luglio 2021, ossia nel 2019 per i soggetti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare. Con provvedimento n. 268440, datato 13 ottobre 2021 ma pubblicato sul sito dell’Agenzia il 14 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha definito contenuto informativo, modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento dei contributi a fondo perduto, approvando altresì il modello, le relative istruzioni e il software di compilazione.
Il contributo in oggetto era stato in primis inserito nel testo del Decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021), approvato in Gazzetta lo scorso 25 maggio 2021, cancellato pochi giorni dopo dal Decreto Legge 99/2021 e, in ultimo, reintrodotto nuovamente da un emendamento in fase di conversione del Decreto 73/2021.
Soggetti beneficiari
L’art. 1, comma 30-bis del decreto Sostegni bis ha esteso l’erogazione dei contributi a fondo perduto ai soggetti:
- esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario (art. 32 del Tuir), titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro;
- in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del decreto Sostegni (D.L. 41/2021) e dai commi da 5 a 13 dello stesso art. 1 del D.L. n. 73/2021 (ossia contributo alternativo per attività stagionali).
Requisiti per la richiesta dei contributi
- Contributo Sostegni: spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
- Contributo Sostegni bis attività stagionali: spetta in presenza di un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.
Non possono accedere ai contributi:
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31.12.2019;
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.03.2021 (per il contributo Sostegni) o al 26.05.2021 (per il contributo Sostegni -bis automatico e attività stagionali);
- gli enti pubblici (art. 74 del Tuir), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162 – bis del Tuir).
In breve i predetti soggetti beneficiari, a seconda dei requisiti posseduti, possono richiedere:
- il solo contributo Sostegni; in questo caso, a valle dell’elaborazione positiva dell’istanza, ottengono il riconoscimento del contributo Sostegni e del contributo Sostegni-bis automatico;
- il solo contributo Sostegni-bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell’elaborazione positiva dell’istanza, ottengono il riconoscimento del solo contributo Sostegni-bis attività stagionali;
- entrambi i contributi Sostegni e Sostegni-bis attività stagionali; in questo caso, a valle dell’elaborazione positiva dell’istanza, ottengono il riconoscimento di entrambi i contributi e non è previsto il riconoscimento del contributo Sostegni-bis automatico.
Ammontare del contributo
Per calcolare i contributi spettanti si applica a seconda del contributo richiesto una percentuale specifica alla differenza tra le medie mensili del fatturato e dei corrispettivi.
Per i soggetti che intendono beneficiare del contributo del D.L. Sostegni la percentuale da applicare è pari al 20% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019. L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti previsti, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per i soggetti che richiedono esclusivamente il contributo Sostegni-bis attività stagionali l’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020- 31 marzo 2021 e quella del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020. La percentuale prevista è pari a:
- 20% se viene richiesto nell’istanza anche il contributo Sostegni;
- 30% se non viene richieste il contributo Sostegni.
Per tutti i soggetti l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150.000 euro.
L’istanza contiene anche le dichiarazioni relative all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato. Nell’istanza occorre indicare anche la modalità scelta per l’erogazione del contributo (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).