Ace al 15%: comunicazione possibile dal 20 novembre
Con l’art. 19 del D.L. 73/2021 (c.d. “Super Ace”) il legislatore ha previsto, per gli incrementi patrimoniali rilevati nel 2021, un’agevolazione Ace del 15%, in luogo dell’1,3%, nel limite di 5 milioni di euro.
Si ricorda che la super Ace può essere:
- utilizzata in dichiarazione dei redditi mediante deduzione dall’imponibile;
- trasformata in credito d’imposta sulla base dell’aliquota corrente Ires o Irpef.
Con provvedimento del 17 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per trasformare in credito d’imposta la super Ace derivante da incrementi patrimoniali del 2021.
Per poter usufruire dell’agevolazione, il contribuente, a partire dal 20 novembre 2021, e fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022 per i soggetti solari), deve trasmettere, all’Agenzia delle Entrate con modalità telematica, una “comunicazione” su apposito modello approvato dal suddetto provvedimento. Entro 30 giorni dalla data di presentazione del modello, l’Agenzia comunica al richiedente il riconoscimento ovvero il diniego del credito d’imposta. Solo dopo l’esito della comunicazione il credito può essere compensato in F24, richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi o essere ceduto.
L’agenzia, inoltre, ricorda che per l’utilizzo del credito per importi superiori a 150 mila euro occorrono le attestazioni antimafia.