Enti del Terzo settore: in Gazzetta il decreto sulle attività diverse

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26.07.2021 è stato pubblicato il DM 19 maggio 2021 n. 107 che individua i criteri, per gli Enti del Terzo settore (ETS), della strumentalità e secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Si ricorda che gli ETS possono svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a patto che:

  • le stesse siano previste dall’atto costitutivo o dallo statuto;
  • tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

A tal riguardo si specifica che:

Criterio di Strumentalità
Il DM 107/2021 definisce strumentali le attività che, indipendentemente dall’oggetto, vengono esercitate esclusivamente per realizzare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS.

Criterio di Secondarietà
Il carattere secondario delle attività diverse si considera tale, rispetto alle attività di interesse generale, quando in ciascun esercizio ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’Ente del Terzo settore;
  2. i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’Ente del Terzo settore.

Per espressa disposizione normativa, ai fini del computo della percentuale del 66%, tra i costi complessivi rientrano:

  • i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nell’apposito registro (art. 17 comma 1 del D.Lgs. 117/2017), calcolati applicando alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate la retribuzione oraria lorda prevista dal contratto collettivo;
  • le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni gratuite di beni o servizi per il loro valore nominale;
  • la differenza tra valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento delle attività statutarie e il loro costo effettivo di acquisto.

Il mancato rispetto dei suddetti limiti percentuali comporta per l’ente del Terzo settore l’obbligo:

  • di effettuare, nei trenta giorni successivi alla data di approvazione del bilancio, da parte dell’organo competente, apposita segnalazione all’Ufficio del RUNTS territorialmente competente;
  • di assumere, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività diverse e attività di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui ai precedenti punti a) e b), sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente.

Esemplificando: ove l’ente abbia superato nell’anno “X” il limite del 30% nel rapporto tra entrate derivanti dalle attività diverse ed entrate complessive (es. pari al 40%), nell’esercizio successivo “X+1” lo stesso dovrà conseguire un rapporto non superiore al 20%, così da recuperare lo “sforamento” in eccesso dell’esercizio precedente (nell’esempio pari al 10%).

In caso di omessa comunicazione al RUNTS del superamento dei limiti entro i 30 giorni o il mancato rientro, secondo le modalità anzidette, entro l’esercizio successivo, il RUNTS disporrà la cancellazione dell’ente del Terzo settore dal Registro.