Pubblicità delle erogazioni pubbliche: sanzioni sospese fino al 1° gennaio 2022

In sede di conversione del Decreto riaperture (DL 52/2021) è stato prorogato al 1° gennaio 2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni inerenti gli obblighi informativi riguardanti le sovvenzioni e i contributi ricevuti da enti pubblici.

A tal riguardo si ricorda che l’art. 1 commi da 125 a 125-sexies della Legge n. 124/2017, ha previsto, per i soggetti di cui all’art. 2195 del codice civile, l’obbligo di pubblicazione, nella nota integrativa al bilancio d’esercizio ed in quella relativa al bilancio consolidato (se predisposto), di indicare gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,erogati da pubbliche amministrazioni e da altri soggetti di cui all’art. 2-bis D. Lgs. 33/2013 (es. Ordini professionali, società di controllo pubblico con esclusione delle società quotate, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato).

Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della nota integrativa (micro – imprese) l’obbligo di comunicazione degli aiuti è assolto mediante pubblicazione delle informazioni, su propri siti internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
Per effetto dell’articolo 125-ter, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità di cui sopra comporta l’applicazione:

  • della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto, con un minimo di €. 2.000;
  • di una sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

L’obbligo in esame non sussiste per gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.