Assegno Unico a partire da luglio 2021

Con il DL 79/2021 è stato introdotto l’Assegno Unico temporaneo (cd. assegno ponte) a copertura del periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, rivolto ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 DL 69/1988 (convertito dalla L. 153/1988).

La misura temporanea, volta a sostenere la genitorialità e favorire la natalità in attesa dell’Assegno unico universale, è rivolta a genitori di figli minori di 18 anni(inclusi minori adottati e in affido preadottivo).

Ai fini del riconoscimento è necessario che il richiedente:

  • sia cittadino italiano o di Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; oppure, se cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, è necessario che abbia un permesso di soggiorno di lungo periodo, per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia con figli a carico fino al compimento dei 18 anni di età;
  • risieda in Italia da almeno due anni (anche non continuativi) o sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • sia in possesso di ISEE valido.

L’importo mensile dell’assegno spettante è determinato in base al livello di ISEE e sono previste due soglie:

  • una soglia minima per ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale spetterà l’importo massimo, pari a 167,50 euro per ciascun figlio (per nuclei con uno o due figli) e a 217,80 euro per figlio (per nuclei più numerosi);
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale non si potrà beneficiare della misura.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti minori con disabilità, l’assegno sarà maggiorato di un importo pari a 50 euro per ciascuno di loro.

La domanda dovrà essere presentata a partire dal 1° luglio ed entro il 31 dicembre 2021 accedendo al sito INPS con SPID oppure tramite call center dell’Ente o, in alternativa, avvalendosi del supporto di un patronato.

La decorrenza dell’erogazione è dal 1° luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, mentre per le domande presentate successivamente a tale data (ed entro il 31 dicembre 2021) la misura decorrerà dal mese di presentazione della domanda stessa.