Contributo a fondo perduto DL Sostegni-bis
Il DL Sostegni bis (DL 73/2021) riconosce un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid – 19.
Il nuovo contributo previsto dall’art. 1 del DL 73/2021 è così articolato:
- un contributo automatico pari a quello del DL Sostegni;
- un contributo alternativo se più conveniente calcolato su un diverso periodo di riferimento;
- un ulteriore contributo, legato al risultato economico d’esercizio.
Contributo automatico
I commi da 1 a 4 dell’art. 1 del DL 73/2021 disciplinano il contributo “c.d. automatico” per il quale non è richiesta la presentazione di alcuna istanza. Possono beneficiare di tale forma di contributo i soggetti che:
- hanno la partita IVA attiva al 26.5.2021;
- hanno presentato e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (DL Sostegni);
- non abbiano indebitamente percepito o restituito il precedente contributo.
Il nuovo contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate in misura pari a quello già riconosciuto dal DL Sostegni mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, ovvero riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.
Contributo alternativo
L’art. 1 commi da 5 a 15 del DL 73/2021 disciplina il contributo a fondo perduto “c.d.alternativo” rispetto a quello automatico, calcolato su un diverso periodo temporale.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a tutti i soggetti che:
- svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario;
- titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo spetta ai soggetti di cui sopra a condizione che:
- i ricavi o compensi non siano superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (per i soggetti con esercizio “solare”);
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi per il periododall’1.4.2020 al 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal1°aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Per la determinazione del fatturato e/o corrispettivi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazione di servizi.
Il contributo non spetta:
- ai soggetti la cui partita Iva risulti non attiva al 26.05.2021;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir;
- ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Tuir.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale stabilita alla differenza tra:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo01.04.2020 – 31.03.2021;
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo01.04.2019 – 31.03.2020.
L’entità del contributo varia a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 DL 41/2021.
Per i soggetti che hanno beneficiato del suddetto contributo si applicano le seguenti percentuali alla differenza sopra indicata:
- 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 DL 41/2021, si applicano le seguenti percentuali:
- 90% per i soggetti con i ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra i 400.001 euro e 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra 1.000.001 euro e 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi tra 5.000.001 milioni di euro e 10 milioni di euro.
In ogni caso, il contributo non potrà essere superiore a 150.000 euro e sarà riconosciuto, a scelta del contribuente, mediante accredito sul conto correnteovvero quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24.
L’istanza per il contributo a fondo perduto “alternativo” deve essere presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. Con apposito provvedimento saranno definiti i criteri e le modalità di presentazione dell’istanza, inclusi gli elementi da dichiarare per il rispetto delle condizioni di cui alla sezione 3.1 <<Aiuti di importo limitato>> e 3.12 <<Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti>>.
Per i soggetti obbligati alle comunicazioni periodiche Iva, l’istanza, può essere inviata solo successivamente alla presentazione della comunicazione relativa al primo trimestre 2021.
Qualora il beneficiario abbia già ottenuto il contributo “automatico”, il contributo “alternativo” sarà liquidato al netto del contributo già percepito.
Contributo ulteriore
L’art. 1, commi da 16 a 27, del DL 73/2001 riconosce un ulteriore contributo a fondo (subordinato all’autorizzazione della Commissione UE) perduto per i soggetti che:
- svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario;
- titolari di partita Iva al 26.5.2021 residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi /compensi relativi al 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;
- vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo precedente, in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.
L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale, che sarà definita con apposito decreto del Mef, alla differenza tra i suddetti risultati d’esercizio e i contributi a fondo perduto complessivamente percepiti.
Tale contributo è riconosciuto solo previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto sarà definito con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’istanza può essere trasmessa solo a condizione che la dichiarazione dei redditirelativa al periodo d’imposta 2020 venga presentata entro il 10 settembre 2021.
Tutte le tipologie di contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.