Il datore di lavoro non residente non è sempre sostituto d’imposta in Italia
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 297 del 27/04/2021, affronta il caso di un’impresa estera con ufficio di rappresentanza in Italia dedicato alla promozione istituzionale dei propri prodotti, senza svolgimento di attività commerciale di alcun genere. Per gestire detto ufficio, la società intende assumere un dipendente e pone il quesito se vi sia l’obbligo o la facoltà di operare le ritenute in qualità di sostituto d’imposta.
Il parere del tutto condivisibile dell’Amministrazione finanziaria è che, qualora un’impresa estera senza stabile organizzazione (o base fissa) sul territorio italiano (vedasi la circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 1997, par. 3.1), assuma dei dipendenti in Italia non ha l’obbligo, bensì la facoltà, di operare in qualità di sostituto d’imposta ai sensi dell’art. 23, DPR 600/1973, adempiendo ovviamente a tutti gli obblighi e formalità connesse.