Cause ostative all’applicazione del regime c.d. “Forfetario”: nuovi chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 257, ha fornito ulteriori chiarimenti in riferimento al caso di un contribuente italiano, lavoratore dipendente residente all’Estero (con reddito superiore a Euro 30.000) e regolarmente iscritto all’’Aire, il quale, negli ultimi mesi del 2021, intende rientrare in Italia e iniziare un’attività professionale in regime forfetario, cessando il rapporto di lavoro con l’impresa estera.
Avverso la soluzione positiva avanzata dal contribuente, l’Agenzia ha ribadito come la presenza delle condizioni ostative, di seguito riportate, sia incompatibile con l’applicazione del regime “Forfetario”:
- la residenza per la maggior parte del periodo d’imposta (per più di 183 gg.) in uno stato estero;
- l’esistenza, alla data di presentazione dell’istanza di adesione al regime forfetario, di un rapporto di lavoro subordinato (anche all’estero) il cui reddito sia superiore alla soglia di euro 30.000 (tuttavia, se il rapporto è cessato nel corso dell’anno precedente, la suddetta soglia è irrilevante).
L’Agenzia ha, pertanto, concluso affermando che, a causa della presenza delle condizioni ostative di cui sopra, l’applicazione del regime forfetario già nell’esercizio 2021 è inammissibile, dovendo il contribuente attendere l’esercizio 2022.