Tenuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti: dietro-front dell’Agenzia sulle semplificazioni introdotte dal D.L. 34 del 2019
Come molti ricorderanno, il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), ha introdotto un’importante semplificazione con l’art. 12-octies, secondo la quale la tenuta dei libri e registri contabili con qualunque sistema elettronico e su qualsiasi supporto è considerata regolare, anche in difetto di stampa su carta, a condizione che, in sede di verifica, tali documenti risultino aggiornati e possano essere stampati su richiesta del soggetto verificatore ed in sua presenza.
La recente Risposta n. 236 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ha, tuttavia, infranto l’illusione, chiarendo che “tenuta” e “conservazione” dei documenti informatici costituiscono momenti diversi e sono soggetti a regole differenti.
Nello specifico, la citata norma non modifica né elimina le regole previste per la conservazione a norma dei documenti informatici, in particolare dal Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D.M. 17/06/2014.
Pertanto, così come avviene per le fatture elettroniche, anche per la conservazione digitale di libri, registri e altri documenti contabili, dovranno essere garantite le caratteristiche di immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità per almeno 10 anni.
A tal proposito, è bene ricordare che il processo di conservazione dovrà essere concluso entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (ai sensi dell’art. 7, comma 4-ter, D.L. n. 357/1994).