Proroga della moratoria mutui fino al 30 giugno 2021
Dapprima con il Decreto agosto (articolo 65 D.L. 104/2020) e successivamente con la Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 248, L. 178/2020), la moratoria ex lege (introdotta con il D.L. “Cura Italia”) ha subito due proroghe in ragione delle circostanze eccezionali dovute alla pandemia Covid-19.
A fronte della seconda ondata pandemica, l’E.B.A. (European Banking Authority) ha riattivato la possibilità per le banche di non classificare automaticamente come crediti “in default” gli affidamenti “in bonis” oggetto di moratoria ex lege, al verificarsi di determinati presupposti, e a non considerarle come misure di moratoria concesse ad imprese in difficoltà finanziaria, quindi come esposizioni “in bonis con concessione” (c.d. ”Forbearance measures”), evitando in tal modo maggiori rettifiche sui crediti nel conto economico delle banche affidanti e conseguenti potenziali effetti negativi sull’erogazione del credito da parte del sistema bancario stesso.
È tuttavia importante tenere in considerazione che dette sospensioni comporteranno effetti finanziari, in termini di incremento dell’ammontare delle rate dovute al termine del periodo di moratoria, che devono essere opportunamente valutati e gestiti.
Tuttavia, un sostegno fondamentale per le numerose imprese colpite dall’emergenza Covid-19, è dato dalle limitazioni al diritto di revoca da parte della banca dei fidi di cassa a revoca e dei fidi per smobilizzo dei crediti a revoca, estese fino al 30 giugno 2021 grazie all’intervento della Legge di Bilancio 2021.
Un’ulteriore misura di sostegno finanziario (disciplinata dall’articolo 56, comma 2, lettera b) del decreto Cura Italia) consiste nella proroga fino al 30 giugno 2021 delle scadenze de fidi di cassa a scadenza, degli anticipi su effetti, dei finanziamenti all’import/export, dei finanziamenti bullet con scadenza prima della medesima data.
Inoltre, la lettera c) del medesimo comma 2 ha introdotto la possibilità per il debitore di chiedere la sospensione del pagamento sia per la quota capitale che per gli interessi delle rate dei finanziamenti e dei canoni di leasing fino al 30 giugno 2021 (scadenza anch’essa prorogata dalla Legge di Bilancio 2021).
La proroga opera “automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria”, rinuncia che, tuttavia, avrebbe dovuto essere comunicata all’ente affidante entro lo scorso 31 gennaio 2021. Per le sole imprese operanti nel settore turistico, invece la citata comunicazione di rinuncia dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2021.
È infine opportuno ricordare che la moratoria deve essere concessa “secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”, pertanto, le banche non potranno aumentare, a seguito delle citate sospensioni, la misura degli interessi originariamente applicati.
Chiaramente, le parti sono costituite dalla banca affidante e dalle microimprese e piccole e medie imprese così come definite dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, che abbiano autocertificato dinnanzi all’ente affidante la propria temporanea carenza di liquidità conseguente alla diffusione dell’epidemia da “Covid-19” e che, alla data del 17 marzo 2020 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto “Cura Italia”), non siano classificate da parte della banca affidante tra i crediti deteriorati (cfr. articolo 56, comma 4, D.L. 18/2020).
È opportuno evidenziare che, tra i beneficiari delle misure in commento, rientrano anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, così come chiarito anche sul sito web del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).