Imposta di bollo sulle e-fatture: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di integrazione delle fatture che non recano l’annotazione d’assolvimento dell’imposta

Il DM 4.12.2020 ha previsto che, per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 34958 del 4 febbraio 2021, ha definito le modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche e per la consultazione ed eventuale modifica, da parte dei contribuenti o dei loro intermediari delegati, dei dati proposti dall’Agenzia, nonché le modalità di comunicazione delle irregolarità per il recupero dell’imposta di bollo dovuta e non versata.

Integrazione delle fatture
Per le fatture elettroniche inviate tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate predispone 2 distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che:

  • riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo – Elenco A (non modificabile);
  • non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo – Elenco B (modificabile).

I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 15del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Modifica e integrazione degli elenchi da parte del contribuente
Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B.

Il cedente/prestatore, o l’intermediario delegato, può inoltre integrare l’Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia delle entrate, risulta dovuta l’imposta. Le modifiche all’Elenco B sono effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

Comunicazioni telematiche dell’Agenzia per omessi, carenti o ritardati pagamenti dell’imposta
L’Agenzia delle Entrate, in caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Ini-pec (art. 6-bis, D.Lgs. 82/2005).

Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.

Per le modalità e i termini di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche rimandiamo a questo articolo.