BREXIT: l’Agenzia conferma la validità dell’identificazione diretta

L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 7 del 1/02/2021, ha chiarito che i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell’identificazione diretta, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia.

Anche successivamente al realizzarsi degli effetti della Brexit, pertanto, i soggetti residenti in UK possono scegliere se identificarsi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 o nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72, analogamente a quanto avveniva fino al 31/12/2020. Possono, inoltre, continuare ad avvalersi della posizione IVA in Italia, senza soluzione di continuità, coloro i quali erano già identificati ai fini IVA in Italia prima dell’01/01/2021.