Dalla Legge di Bilancio 2021 nuovo credito d’imposta per i PIR “alternativi”
L’art. 1 commi da 219 a 226 della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha apportato una interessante modifica al regime fiscale dei PIR (Piani individuali di risparmio a lungo termine) con l’intento di incentivare ulteriormente la sottoscrizione dei c.d. PIR alternativi, di cui al comma 2-bis dell’art. 13-bis del D.L. n. 124/2019, mediante il riconoscimento di un credito d’imposta corrispondente a minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati ai sensi dell’art. 67 del TUIR, relativamente agli strumenti finanziari qualificati, purché siano detenuti per almeno cinque anni e il relativo credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite nei medesimi strumenti finanziari.
Detta agevolazione si applica in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 e semprechè gli strumenti finanziari del piano siano detenuti per almeno cinque anni.
Il credito d’imposta è utilizzabile in dieci quote annuali di pani importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi, ovvero in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.
È attualmente in consultazione la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale se in un esercizio non vi è un’imposta lorda capiente per l’utilizzo del credito, la quota eccedente non utilizzata non potrà essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi successivi.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è utilizzabile senza dover rispettare i limiti di cui all’art 1, comma 53 della L. 244/2007 e di cui all’art. 34 della L. 388/2000.
Va infine evidenziato che le minusvalenze, perdite o differenziali negativi che danno origine al credito d’imposta non possono essere portati in deduzione dagli altri componenti finanziari positivi, ai sensi dell’art. 68 del TUIR e degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 461/97.